Altro che preside sceriffo! Documento ANDIS

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ANDIS – Ruolo e funzioni del Dirigente Scolastico nel nuovo quadro normativo per una scuola dell'autonomia e della condivisione. 

ANDIS – Ruolo e funzioni del Dirigente Scolastico nel nuovo quadro normativo per una scuola dell'autonomia e della condivisione. 

L’ANDIS esprime la sua profonda preoccupazione per i toni che sta assumendo la discussione del DDL detto della “Buona scuola”, troppo spesso riportato ad una sorta di referendum su un profilo professionale del dirigente scolastico, ridotto grottescamente ad un ruolo di padrone-sceriffo, vocato all’autoritarismo e persino alla corruzione.

Questo modo di rappresentare la complessità delle questioni suscitate dal progetto di riforma, oltre ad essere veramente offensivo della pratica professionale reale dei dirigenti oggi, impedisce di entrare davvero nel merito di questioni che l’Andis aveva proprio nel suo ultimo congresso individuato come centrali.

  1. La necessità di rilanciare l’autonomia didattica, organizzativa e finanziaria delle scuole, fondata sulla capacità delle istituzioni, singole e in rete, di costruire risposte alle richieste della comunità locale e nel rispetto dell’unitarietà del sistema nazionale.

  2. La necessaria ripresa di una politica di investimenti, a partire dalla realizzazione di un organico senza sacche di precarietà e non più disegnato sulla rigidità dell’orario di cattedra, ma finalizzato al Piano dell’offerta formativa, con le necessarie caratteristiche di flessibilità e di individuazione delle competenze necessarie. Proprio la normativa più recente in materia di riforma degli ordinamenti, sia nelle Indicazioni per il primo ciclo, sia nelle Linee guida degli Istituti tecnici e professionali, sia (per quanto in misura minore) nelle Indicazioni per i Licei, è caratterizzata dall’allargamento degli spazi di flessibilità organizzativa, dall’affidamento alla comunità professionale dei docenti della progettazione formativa e dal rapporto con il territorio, indispensabile per sviluppare una didattica fondata su compiti di realtà. Tale impostazione risulta contraddittoria rispetto alla totale rigidità degli organici.

  3. In questo quadro sono necessari la chiarificazione e la piena valorizzazione, nel governo della scuola, delle funzioni di indirizzo e di gestione. Le prime appartengono agli organi collegiali; le seconde appartengono alla responsabilità del dirigente, anche per quanto attiene alla costruzione degli ambiti di coordinamento organizzativo e didattico.

  4. L’introduzione di elementi di valutazione e di riconoscimento del merito di tutto il personale della scuola, a partire dal dirigente, che non può non aver riconosciuto un ruolo, per quanto non esclusivo, nella valutazione dei docenti.

f) La messa in sicurezza delle scuole con un piano credibile, efficace e controllato di sviluppo dell’edilizia scolastica.

E’ innegabile che Il progetto sulla “Buona scuola” ha sollecitato una appassionata discussione proprio in ordine a questi temi e potrebbe costituire una inversione di tendenza, contrariamente a quanto sostenuto da una rappresentazione aprioristica che fa leva su ansie, problemi e sospetti, per altro ampiamente giustificati dalla pratica governativa degli ultimi anni, fondata sul taglio sistematico e continuativo delle risorse destinate al sistema educativo.

È tuttavia parimenti evidente che la traduzione in disegno di legge del progetto originario ha però, in vari punti, suscitato molte perplessità, che hanno portato ad una serrata critica, alla quale hanno partecipato, a vario titolo, le varie componenti del mondo della scuola e – certo in maniera non contrattuale – le stesse organizzazioni sindacali.

L’ANDIS ritiene che la fonte principale di equivoci sia consistita nella mancanza di chiarezza tra le funzioni di indirizzo e di gestione. Si tratta di una questione decisiva che aveva già trovato una soddisfacente formulazione unitaria alla fine della scorsa legislatura e che doveva perciò essere oggetto di una delega dalla scadenza brevissima. La stesura del piano triennale dell’offerta formativa, per esempio, non può chiaramente essere del solo dirigente, come pure non può essere a questi attribuita la responsabilità tecnica delle scelte metodologico-didattiche. L’ individuazione dei docenti cui conferire l’incarico di entrare a far parte dell’organico funzionale, deve perciò discendere dai profili professionali necessari indicati nello stesso piano, e non apparire una “chiamata diretta” da parte del solo dirigente.

La stessa valutazione del merito non può essere attribuzione del solo dirigente, ma deve prevedere un’istruttoria collegiale, sulla base di criteri almeno in parte indicati nazionalmente, a partire da una necessaria ridefinizione legislativa della funzione docente. Ma, certamente, il tema della valutazione è, nel suo complesso, quello su cui maggiore è la distanza tra il progetto originario e il testo del decreto e che suscita i maggiori interrogativi, anche in considerazione della necessità di affrontare la questione di una vera e propria carriera docente.

Veniva invece positivamente mantenuto il rapporto tra piano straordinario di assunzioni e istituzione dell’organico funzionale, con il relativo progressivo incardinamento della titolarità a livello territoriale, che rappresenta la garanzia per cui il provvedimento non diventi solo l’ennesima sanatoria ma un vero elemento di riforma. Nel merito sono state avanzate molte obiezioni, per esempio quella dell’ingiustificata esclusione degli idonei dell’ultimo concorso, ma certamente è, a nostro avviso, positiva sia la decisione di aprire a un concorso riservato agli abilitati della seconda fascia, sia quella di chiudere per sempre le graduatorie permamenti. Naturalmente, a condizione che si sia poi in grado di bandire davvero tempestivamente ed annualmente i relativi concorsi, unica garanzia della non riproduzione del precariato.

Indispensabili apparivano, ancora, precisazioni sulle modalità di svolgimento dell’anno in prova.

Per quanto riguarda la formazione in servizio, veniva finalmente sciolta l’ambiguità del diritto-dovere alla formazione dei docenti, statuendone l’obbligatorietà.

Purtroppo, come rilevato in capo a queste considerazioni, l’esito della discussione è venuto divaricandosi nell’ultimo mese: da un lato, un lavoro emendativo che consideriamo in buona parte positivo anche se certamente ancora insufficiente e comunque accompagnata da una modalità comunicativa approssimativa; dall’altro una protesta, come espressa dallo sciopero del 5 maggio, che, insieme a tensioni e preoccupazioni giustificate, esprime vere e proprie deformazioni della realtà del disegno di legge e della fisionomia della dirigenza ivi delineata.

A fronte del testo in discussione in queste ore in parlamento, l’ANDIS sottolinea perciò, in primo luogo, l’idea di scuola come delineata nell’art. 1, comma 3:

La piena realizzazione del curricolo della scuola […], la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento di studentesse e studenti nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, per incrementare le conoscenze disciplinari e didattiche e le competenze, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio”.

1) Va detto con chiarezza che tale concezione non è compatibile con una concezione e una pratica della dirigenza tutta e solo burocratica o manageriale, quale purtroppo ancora serpeggia e che affiora platealmente nelle rappresentazioni di stampa, ma si può realizzare solo attraverso una leadership partecipata e diffusa del dirigente, che deve presidiare l’area dell’organizzazione e della gestione, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici posti dagli organi collegiali e propri di quella specifica autonoma istituzione. Questa è l’idea di “management per l’apprendimento” che ci appartiene e che sola può sostenere un quadro normativo come quello delineato dal disegno di legge.

2) Solo in questo quadro ha senso un meccanismo come quello del piano triennale, dell’organico funzionale e della responsabilità che il dirigente non può non avere nella coerenza tra elaborazione dell’istituzione scolastica e la individuazione delle risorse umane necessarie. Da questo punto di vista occorre che la norma definisca con chiarezza competenze e responsabilità degli organi collegiali e del Dirigente.

Il Consiglio di Istituto definisce infatti gli indirizzi e il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, ha competenze esclusive per quanto attiene le scelte educative, metodologiche e didattiche.

Quanto elaborato da questi organi rappresenta un vincolo per tutta la comunità scolastica e per il Dirigente, che su questa base definisce i fabbisogni e gli ambiti organizzativi.

3) Allo stesso modo, non è possibile evitare di riprendere in un testo normativo la revisione della governance scolastica, delineando un quadro che, definendo gli ambiti della gestione, chiarisca e delimiti i poteri e le responsabilità del dirigente, anche in ordine alla scelta delle funzioni di coordinamento organizzativo e didattico (per svolgere le quali deve essere esplicitata la possibilità di assegnare distacchi parziali o totali dall’insegnamento, con la messa a disposizione dell’organico aggiuntivo dei posti resisi liberi).

4) In tale contesto, va anche chiarito il problema della composizione del Comitato di valutazione. Se risulta, infatti, utile e necessario l’apporto di un’analisi della percezione degli utenti attraverso opportuni strumenti di rilevazione, appare profondamente scorretta, sul piano del metodo, l’inclusione di rappresentanze non tecniche (genitori e studenti) in un organismo che dovrebbe invece esprimere il massimo di competenza professionale. Ciò anche in considerazione del fatto che la valutazione può anche non essere positiva e che non possono non essere previste misure e sanzioni conseguenti.

5) La costituzione delle Reti, che gioca un ruolo fondamentale nella definizione dell’organico funzionale e a cui dovrebbero essere affidati anche servizi di tipo amministrativo, dovrà seguire le indicazioni di linee-guida elaborate entro 120 giorni dall’approvazione. È fondamentale che il percorso di formulazione di tali linee veda un’interlocuzione continua con l’associazionismo professionale dei dirigenti al fine di garantire la praticabilità operativa delle soluzioni prospettate.

6) L’attenzione, estremamente positiva, per il rapporto con il mondo del lavoro e la generalizzazione dell’alternanza deve essere accompagnata, oltre che da misure adeguate di ordine finanziario, pure oltre i 100 milioni annui previsti, anche e soprattutto dalla semplificazione degli adempimenti amministrativi e da accelerazione dei tempi di finanziamento.

7) Valenza generale di impianto si riconosce alla possibilità di versare il cinque per mille della dichiarazione annuale dei redditi. Se da un lato questa possibilità certamente amplia le risorse disponibili per la scuola, dall’altro rischia di privilegiare le zone più forti. Appare, pertanto, indispensabile che venga elevato il limite, attualmente previsto nella misura del 20%, per il fondo di compensazione.

8) Va, infine, sottolineato un elemento che tocca direttamente le condizioni materiali di vita e di lavoro dei dirigenti. L’art. 9, infatti, prevede un modesto riconoscimento economico, in parte una tantum, che rischia di essere però interpretato come riconoscimento di “poteri nuovi”, di natura esenzialmente aziendale. In realtà, tali poteri non sono affatto “nuovi”, e l’ambito in cui risolvere la questione salariale dei dirigenti scolastici non può che essere il loro pieno inquadramento nella dirigenza pubblica, con i caratteri speciali derivanti dalla natura assolutamente originale dell’istituzione scolastica.

9) Va detto, infine, con assoluta chiarezza, che elemento centrale e imprescindibile per l’applicazione delle norme è il rispetto della disposizione, già esistente e disattesa, sulla regolare e tempestiva emanazione dei bandi di reclutamento dei dirigenti scolastici, chiudendo definitivamente i contenziosi pendenti.

L’ANDIS ritiene che su queste basi sia possibile e necessario ricostruire uno sforzo unitario di tutte le componenti scolastiche per l’applicazione di norme che certamente esigono un impegno forte e condiviso. Non basta una legge per innovare, occorre la costruzione di pratiche reali, non basate su rappresentazioni mitiche che generano solo conflittualità insanabili e preannunciano inestricabili contenziosi.

 

 

 

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