Abuso contratti a tempo determinato supplenti: il 17 maggio 2016 si esprimerà la Corte Costituzionale
Il prossimo 17 maggio 2016 la Corte Costituzionale sarà chiamata a dare la propria interpretazione sul contenuto della sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo del 26 novembre 2014 sull'abuso dei contratti a termine.
Il prossimo 17 maggio 2016 la Corte Costituzionale sarà chiamata a dare la propria interpretazione sul contenuto della sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo del 26 novembre 2014 sull'abuso dei contratti a termine.
L'udienza era inizialmente fissata per il 23 giugno 2014, poi improvvisamente rinviata sine die. Numerosi sono stati anche i ricorsi, avviati dai precari della scuola, che si trovano in standd by proprio in attesa del parere della Corte Costituzionale
Nel frattempo, tra la sentenza della Corte di Giustizia del 26 novembre 2014 e tale prounciamento è intervenuto il piano straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015/16 e si è in attesa dell'indizione del concorso a cattedra entro il 1° dicembre 2015.
La questione riguarda naturalmente l'abuso dei contratti a termine anche per il personale ATA, per il quale quest'anno non sono state programmate immissioni in ruolo.
Un breve excursus di quanto accaduto nelle interviste condotte nel mese di giugno dalla nostra redazione agli Avvocati che hanno seguito da vicino la vicenda.
La Corte europea, con la sentenza Mascolo del 26 novembre 2014, “ha stabilito che l'utilizzo di personale a termine su un posto vacante in attesa dell'espletamento di un concorso è certamente legittima (punto 91).
La Corte ha però rilevato che, come risultava dalle ordinanza di rimessione, nel periodo che va dal 1999 al 2011, non erano stai effettuati concorsi nel settore della scuola (punto 106), con la conseguenza che si era verificato un abuso nell'utilizzo dei contratti a termine e che la disciplina di reclutamento nella scuola, come attualmente strutturata in Italia, pur essendo astrattamente legittima, nella sua attuazione concreta è contraria alla clausola 5 della Direttiva che impone l'adozione di misure preventive (ragioni oggettive, numero massimo dei rinnovi e durata complessiva dei contratti a termine) e sanzionatorie (riconoscimento di una rapporto di lavoro a tempo indeterminato od altra misura equivalente ed effettiva: punto 78), misure che non sono in alcun modo previste nella disciplina relativa alla scuola”. Qui la sentenza europea si è fermata ributtando la palla al giudice nazionale.