4.447 immissioni in ruolo aggiuntive su sostegno 2013/14. Il prospetto per provincia e i criteri di assegnazione. Aggiornato con indicazione per nomine da concorso 2012 entro i posti stabiliti dal bando
red – Buone notizie sul fronte immissioni in ruolo. Quelle del 2013/14 saranno completate con 4.447 nuove nomine. Nei prossimi giorni il decreto. Proponiamo la tabella con la ripartizione dei posti per provincia e i criteri da utilizzare per le nomine: Graduatorie da utilizzare, assegnazione sede di titolarità, anno di prova.
red – Buone notizie sul fronte immissioni in ruolo. Quelle del 2013/14 saranno completate con 4.447 nuove nomine. Nei prossimi giorni il decreto. Proponiamo la tabella con la ripartizione dei posti per provincia e i criteri da utilizzare per le nomine: Graduatorie da utilizzare, assegnazione sede di titolarità, anno di prova.
La ripartizione dei posti tra le diverse province viene effettuata in modo proporzionale sulla base dell’organico di diritto già esistente.
Le nomine avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2013 ed economica 1° settembre 2014. Questo significa che chi è impegnato nell’a.s. 2013/14 in un incarico a tempo determinato, continuerà a portarlo avanti, poichè la presa di servizio per l’immissione in ruolo su sostegno avverrà in pratica dal prossimo anno scolastico.
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Le immissioni in ruolo avveranno nel rispetto del criterio del 50% dagli elenchi del concorso a cattedra e il 50% dagli elenchi correlati alle graduatorie ad esaurimento. Nel dm 21 del 21 agosto 2013 (il decreto con cui è stata effettuate la prima tranche di immissioni in ruolo per l’a.s. 2013/14) gli elenchi sono stati utilizzati solo entro il limite massimo dei posti messi a concorso con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012.
La Cisl Scuola ci fornisce le indicazioni che saranno riportate nella nuova nota "per la scuola secondaria, nei cui elenchi di sostegno confluiscono più classi di concorso e graduatorie di diversi concorsi ordinari, i posti da attribuire ai vincitori dell’ultimo concorso sono esclusivamente quelli previsti nel bando del 2012. Conseguentemente qualora con il nuovo contingente assegnato i posti risultino complessivamente superiori a quelli banditi, le assunzioni dovranno essere effettuate per quanto riguarda la differenza (assunzioni autorizzate meno posti banditi) in favore dei candidati dei precedenti concorsi, se presenti, o degli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. "
L’indicazione della Cisl "in favore dei precedenti concorsi" va naturalmente riferita alle graduatorie non rinnovate con il concorso 2012 o non pubblicate entro la data del 31 agosto 2013.
Per la scuola secondaria di II grado gli elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relativi alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all’art. 4 del DM 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine.
Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un’unica area disciplinare.
La ripartizione a livello provinciale, fatto salvo l’obbligo di riassorbire prioritariamente eventuali situazioni di esubero, andrà fatto con riferimento ai posti vacanti e disponibili delle diverse tipologie di scuole.
Gli elenchi da utilizzare per le nomine saranno quelli compilati entro la data del 31 agosto 2013 (quindi elenco del concorso 2012 se compilato entro il 31 agosto 2013, altrimenti quello relativo al concorso precedente).
Il docente che per l’a.s. 2013/14 ha già ricevuto e accettato proposta di nomina per il posto comune, potrà adesso essere destinatario e optare per la proposta su posto di sostegno. Il dm n. 21 del 21 agosto 2013 afferma "L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero nell’altra provincia per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province"
Ricordiamo che per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuole permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.
Il vincolo di permanenza nella provincia di immissione in ruolo è invece triennale (legge 128/2013), a partire dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo.
L‘assegnazione della sede definitiva di titolarità avverrà con le operazioni di mobilità, secondo i criteri e le modalità stabilite dal CCNI al momento al vaglio della Funzione Pubblica.
L’anno di prova. L’anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell’insegnamento di materie affini. Circa la validità del servizio su posto di sostegno ai fini del superamento del periodo di prova, va considerato che per l’assunzione su posti di sostegno, si attinge alle medesime graduatorie dei concorsi ordinari o per titoli, fermo restando la necessità del possesso del titolo di specializzazione.
Bisogna tuttavia avvertire che alcuni Uffici Scolastici non permettono ai docenti assunti con nomina giuridica di svolgere l’anno di prova, rimandando le operazioni all’anno scolastico in cui si assume effettivo servizio a tempo indeterminato. Avremo modo di riparlarne.
Il prospetto provinciale dei 4.447 posti di sostegno da assegnare per l’a.s. 2013/14 – In esso sono indicate due tranche: la prima è quella delle immissioni in ruolo già effettuate con il decreto di agosto, la seconda (colonna di sinistra) è il numero massimo di nuove nomine da disporre per ogni provincia.