Mobilità 2017, procedure propedeutiche per alcune categorie di docenti. Nota Miur
La mobilità territoriale e professionale per il prossimo anno scolastico segue un preciso ordine come stabilito nell’art.6 dell’ipotesi di CCNI 2017/18 e come esplicitato dettagliatamente nell’Allegato 1 dello stesso CCNI, riguardante l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo.
Prima di procedere nel disporre i movimenti è necessario, però, effettuare le assegnazioni di sede che risultano propedeutiche rispetto ai diversi movimenti territoriali e professionali che devono essere effettuati successivamente.
In base all’art.6 comma 9, infatti, “Prima di eseguire la mobilità, si procede alla assegnazione dell’ambito di partenza nei confronti di tutti gli insegnanti comunque già di ruolo ed attualmente in attesa di sede ad eccezione del personale immesso in ruolo su sede provvisoria e del personale immesso in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non ha ottenuto la titolarità su ambito territoriale. Pertanto il personale titolare su provincia o comunque privo di sede, prima dell’inizio delle operazioni e comunque entro la data prevista dall’OM che annualmente regola le operazioni di mobilità, deve essere assegnato a domanda o d’ufficio ad un ambito territoriale, anche in soprannumero, per consentire a quest’ultimo la partecipazione ai trasferimenti. In caso di assegnazione d’ufficio si attribuisce l’ambito corrispondente alla scuola di servizio se ubicata nella provincia di titolarità, diversamente quello corrispondente all’ultima scuola di titolarità o il primo ambito della provincia”
Un’altra categoria di docenti che ha diritto all’assegnazione della sede prima dei movimenti , riguarda coloro che hanno cessato il collocamento fuori ruolo e che devono essere restituiti al loro ruolo e alla titolarità di provenienza. Come dispone infatti, l’art.7 dell’ipotesi di CCNI “Le operazioni di mobilità del personale docente, sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l’abilitazione nello stesso limite di cui al comma 8 del successivo art. 8
Chiariamo che il riferimento è al limite del 10% previsto per la mobilità professionale, percentuale calcolata sulle disponibilità residue al termine dei trasferimenti provinciali.
A tal fine, come chiarisce il comma 2 dello stesso art.7, questi docenti, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presentano domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L’assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2017/18, garantendo, comunque, all’interessato di produrre successivamente istanza di trasferimento.
Un’altra azione propedeutica alla mobilità riguarda il personale titolare nei comuni che hanno modificato nell’ultimo triennio la propria collocazione provinciale che, come stabilisce l’art.3 comma 8 dell’ipotesi di CCNI, partecipano a domanda alla mobilità per la provincia di precedente titolarità o a quella per la provincia di nuova titolarità. Nel primo caso i docenti partecipano alla fase dei movimenti nella provincia di precedente titolarità in posizione paritaria con i docenti titolari nella stessa provincia. Pertanto, prima delle operazioni di mobilità, essi otterranno la modifica della provincia di titolarità a cura dell’ufficio scolastico competente
Nell’Allegato 1 dell’ipotesi di CCNI 2017/18, in sintonia con quanto inserito negli articoli citati, si esplicitano nell’ordine le operazioni che risultano propedeutiche e, quindi, precedono tutti i movimenti.
Nella sequenza operativa indicata le assegnazioni di sede che hanno priorità rispetto a tutta la mobilità devono rispettare il seguente ordine:
1.Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate
2.Assegnazione della scuola o dell’ambito di titolarità ai docenti che rientrano dal fuori ruolo
3.Assegnazione dell’ambito di partenza ai docenti titolari su provincia (salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art .2)
4.Assegnazione dell’ambito di partenza ai docenti privi di sede (salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2)
L’art.2 comma 3, indicato nei punti 3 e 4, riguarda i docenti immessi in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto la titolarità su ambito territoriale e per i quali non si prevede la priorità indicata nei punti 3 e 4
Per maggiore chiarezza si riporta quanto stabilisce l’art.2 comma 3 citato:
I docenti immessi in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità partecipano alle operazioni tra province diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d’ufficio, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all’OM 241/16 a partire dalla prima preferenza espressa. In caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo. Per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, detti docenti partecipano d’ufficio anche sui posti di istruzione per l’età adulta.
5.Assegnazione della sede, su richiesta MIUR, al personale oggetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria
Rientrano in questo punto i docenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art.3 comma 5 dell’ipotesi di CCNI dove si stabilisce che “Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca può disporre il trasferimento o l’assegnazione provvisoria del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto”
6.Operazioni di mobilità professionale sulle nuove classi di concorso dei licei musicali
Si chiarisce che, in base all’art.8 comma 12 dell’ipotesi di CCNI, “per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali, di cui comma 9 dell’art. 4 sono riservati il cinquanta per cento di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di posto unico o resto dispari il posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale”
7.Restituzioni ai ruoli di provenienza ad eccezione delle operazioni di cui al comma 3 dell’art. 7
L’eccezione riguarda il personale docente, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto scuola,che intende rientrare nel ruolo precedente. Per questi docenti, come prevede l’art.7 comma 3 citato, “il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione al ruolo di provenienza di quanti sono transitati in altro ruolo, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell’accesso al ruolo precedente”
8. Rettifica di titolarità per i docenti cui all’art 3 comma 8
Rientrano in tale punto i docenti titolari nei comuni che hanno modificato nell’ultimo triennio la propria collocazione provinciale, per i quali, prima delle operazioni di mobilità, dovrà essere predisposta la modifica della provincia di titolarità a cura dell’ufficio scolastico competente