Mobilità 2017, ottenere titolarità su scuola, come scegliere cattedra oraria esterna

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Riteniamo utile chiarire che per il prossimo anno le Cattedre Orario Esterne dovranno essere costituite dagli Uffici Scolastici Provinciali con un completamento nell’ambito, in altri termini la sede principale e la sede o le sedi di completamento della COE dovranno appartenere allo stesso ambito territoriale.

Il docente, quindi, nella richiesta di COE non potrà più distinguere le due opzioni previste lo scorso anno, cioè COE nello stesso comune o COE anche in comuni diversi, ma dovrà richiedere esclusivamente l’unica prevista nel modulo di domanda , comprendendo, in questo modo  nella richiesta ambedue le tipologie previste lo scorso anno.

Come chiarisce il CCNI nell’art.11, il movimento volontario su una COE sarà disposto solo se il docente nell’indicazione delle 5 preferenze su scuola, ne farà esplicita richiesta nel modulo di domanda.

Si precisa che tale richiesta corrisponde alla casella 42 per la domanda di trasferimento scuola Secondaria I grado, alla casella 28 per la domanda di passaggio di cattedra per la scuola Secondaria I grado, alla casella 34 per la domanda di passaggio di ruolo per la scuola Secondaria I grado, alla casella 41 per la domanda di trasferimento scuola Secondaria II grado, alla casella 33 per la domanda di passaggio di cattedra per la scuola Secondaria II grado, alla casella 34  per la domanda di passaggio di ruolo per la scuola Secondaria II grado.

Questa richiesta sarà valida per tutte le preferenze analitiche, non essendo differenziabile a livello delle singole scuole richieste.

Le modalità di assegnazione delle cattedre, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, come prevede l’art.11 comma 6 del CCNI, dovranno rispettare il seguente ordine per ogni preferenza:

1) le cattedre interne;
2) le cattedre esterne con completamento nello stesso ambito

Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse, avrà la titolarità nella sede principale, come risulterà nell’organico della scuola, e dovrà completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole e anche nella terza eventuale scuola, così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito.

Riteniamo utile e importante sottolineare che il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente.

Questo “assorbimento”  automatico potrà riguardare, però, solo la scuola di titolarità, ma non la scuola di completamento.

Il docente titolare di COE che vuole acquisire titolarità nella scuola di completamento, dovrà, infatti, presentare domanda di trasferimento per questa sede.

La composizione di una COE, in relazione alla sede di completamento, potrà essere modificata nel corso degli anni scolastici successivi qualora non vi sia più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario.

I docenti trasferiti su COE sono tenuti, quindi, a completare l’orario d’obbligo nella scuola o nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.

Se la sede di completamento risulta per il docente “scomoda” e non gradita e se la contrattazione integrativa della Regione di appartenenza lo prevede, potrà chiedere, entro i termini che saranno previsti nel contratto integrativo regionale, il miglioramento cattedra.

Con la domanda di miglioramento cattedra il docente titolare di COE avrà la possibilità di chiedere la modifica della scuola di completamento, modificando in questo modo, per un anno scolastico, la composizione della COE, la cui sede principale, che è la scuola di titolarità del docente, rimarrà comunque invariata.

Riteniamo doveroso sottolineare la differenza tra miglioramento cattedra, per il quale è necessario, dove è consentito, presentare formale domanda all’USP, e l’assorbimento automatico in una COI nella scuola di titolarità, per il docente trasferito su una COE.

Se nel corso dei movimenti si dovesse liberare una COI o si dovesse rendere disponibile uno spezzone orario in Organico di fatto che consentirebbe al docente un completamento interno nella scuola di titolarità, trasformando, in tal modo, la sua cattedra da COE a COI, l’assorbimento  su una cattedra interna sarà automatico senza che sia necessario presentare formale richiesta all’USP o al Dirigente scolastico.
Molti docenti ritengono erroneamente di dover presentare domanda in tal senso, ma ribadiamo che non sono tenuti a farlo in quanto, come stabilisce il contratto, l’assorbimento automatico è un loro diritto.

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