Mobilità 2016: docenti assunti prima del 2015 avevano precedenza. Sentenza

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Con la sentenza n. 4069/19 il Tribunale di Palermo, (Giudice Dott.ssa Santina Bruno), nell’accogliere le tesi di una docente assistita dagli avvocati Roberta Lomeo e Marco Lo Giudice, ha ribadito nuovamente che il contratto collettivo integrativo valido per la mobilità 2106/17 viola apertamente il disposto legislativo della legge 107/2015.

Se infatti i docenti assunti anteriormente al 2014/15 avrebbero dovuto precedere i docenti assunti negli anni successivi, tale meccanismo era stato eluso attraverso un canale preferenziale “donato” dal CCNI ai docenti idonei del concorso 2012 (i c.d. B3).

Di contro il provvedimento in argomento ha affermato – in linea con l’orientamento di molti Tribunali – che la ricorrente, partecipando alla fase B1, aveva diritto al trasferimento con precedenza rispetto a docenti partecipanti a fasi successive (B3).

La sentenza stigmatizza, inoltre, il contegno mantenuto dal Ministero laddove aveva attivato le procedure di conciliazione solo per la fase C.
Perentorie le parole del Tribunale: «il convenuto – unico su tutto il territorio nazionale – non può operare conciliazioni in pregiudizio di docenti aventi diritto al posto oggetto delle medesime e non può che subire le conseguenze negative del proprio errore, senza che ciò comporti una rimodulazione generale delle risultanze della mobilità, visto che la sentenza è vincolante solo per le parti ed ha per oggetto un diritto soggettivo della parte ricorrente nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro. In ogni caso, l’onere della prova di avere correttamente operato spetta al datore di lavoro pubblico, poiché è colui che opera i trasferimenti ed è l’unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze), mentre il MIUR – ciò nonostante – non ha documentato – se non parzialmente e tardivamente – le allegate ragioni del proprio operato. Infatti “la ripartizione dell’onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova” con la conseguenza che “ove i fatti possano essere noti solo all’imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l’onere della prova negativa” (vd. ex pluribus Cass n. 20484 del 25/07/2008; Cass. n. 6008 del 17/04/2012)››.

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