Lunghe assenze o ritiro dell’alunno disabile. Cosa fa il docente: in Sicilia è messo nero su bianco

Di Lalla
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Il contratto integrativo Sicilia relativo alle utilizzazioni dell’a.s. 2017/18 (in realtà quest’anno si tratta di un atto unilaterale) disciplina il caso di lunghe assenze o ritiro degli alunni diversamente abili.

Il docente assunto a tempo indeterminato, in servizio su posti di sostegno, ove si verificassero lunghe assenze degli alunni diversamente abili delle classi assegnate, sarà utilizzato dal Dirigente Scolastico preferibilmente all’interno delle medesime classi e in subordine nell’ambito della stessa istituzione scolastica in attività di sostegno o in altre attività deliberate dal Collegio dei docenti all’interno del Piano annuale delle attività dell’istituzione scolastica coerenti con il proprio profilo professionale.

In presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non potrà essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti.

In caso di trasferimento dell’alunno in altra scuola, il docente potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.

Il docente con incarico a tempo determinato per l’intero orario di cattedra/posto, nel caso di trasferimento dell’alunno, dovrà seguirlo nella nuova sede nell’ambito dello stesso comune o comuni limitrofi purché dello stesso distretto.

Qualora l’alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo determinato potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell’ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano specifiche esigenze.

PS. Facciamo notare che la formulazione del contratto è rimasta ferma ai distretti e non aggiornata agli ambiti territoriali.

Ipotesi Atto unilaterale Sicilia

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