Iscrizioni. Affido condiviso: non serve accordo dei genitori per la scelta della scuola
La Corte di Cassazione ha respinto il reclamo di un padre che non voleva pagare la metà della retta scolastica alla ex convivente per l’iscrizione della loro figlia a una scuola media privata.
L’uomo sosteneva che le spese straordinarie devono essere sempre concordate preventivamente e che lui, comunque, avrebbe preferito che la ragazzina, in affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, frequentasse la scuola pubblica.
La sentenza della Cassazione è di altro avviso: “L’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa” decisa dall’altro genitore e che “riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario ritrovare l’intesa”, tra i due ex sulla questione oggetto di contrasto, “prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore”.
Secondo la Suprema Corte, dunque, merita di essere confermata la sentenza con la quale la Corte di Appello di Brescia nel 2014, ha ritenuto “opportuno per la minore, che manifesta pure alcune peraltro non gravi difficoltà, evitare il trauma conseguente al possibile spostamento nella scuola pubblica dopo aver frequentato per un anno la scuola privata”.