Assunzioni da concorso 2016: con motivata giustificazione si può rinunciare al ruolo senza essere depennati
La legge 107/2015 ha introdotto una importante novità sulle assunzioni in ruolo da concorso. Ma essa sembra essere trascurata sia dai sindacati che dal Ministero stesso.
Il comma 1 art. 109 comma a) afferma
109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalita’: a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell’offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facolta’ assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all’assunzione nonche’ la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito;
A noi interessa mettere in evidenza
“La rinuncia all’assunzione nonche’ la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito”
Di questo non si trova traccia né nel decreto, né nella circolare, né nelle istruzioni operative per le immissioni in ruolo 2017/18. E non ci sono info di questo genere nelle istruzioni pubblicate dagli Uffici Scolastici per le convocazioni del ruolo.
Eppure la norma esiste.
Quali potrebbero essere i motivi fondati per non accettare la proposta in ruolo e rimandarla al prossimo anno scolastico o meglio a quando si prospetterà nuovamente la situazione favorevole?
Pensiamo ad es. ai docenti inseriti nelle Graduatorie di merito con ricorso, che potrebbero essere chiamati per accettare o rifiutate una proposta di nomina ma con clausola rescissoria in caso di esito negativo del ricorso. Alcuni docenti devono decidere in questa circostanza se licenziarsi da altri lavori, se trasferirsi in altra provincia, se rimettere in discussione la propria vita professionale senza avere certezza del domani.
Certo la formula aleatoria della legge non aiuta: a chi spetterà decidere se i motivi siano da ritenersi veramente validi e motivati? Si entra nell’ambito del soggettivo, e poiché riteniamo che gli Uffici Scolastici ad oggi non si siano neanche posti il problema e che le procedure si susseguono in maniera continua per rispettare le date imposte dal Ministero, forse tale possibilità verrà accantonata. Peccato.