Graduatorie Istituto: ho sbagliato la compilazione, hanno valutato erroneamente la mia domanda. Come faccio? Quale titoli accesso sostegno? Le nostre FaQ
L’aggiornamento delle graduatorie di istituto di II e III fascia del personale docente ed educativo per il triennio 2017-2020, disposto dal DM n. 374/2017, è in “corso d’opera” e numerosi sono i dubbi degli interessati che si inseriscono per la prima volta o che aggiornano la posizione in quanto già presenti nel triennio precedente.
Proponiamo delle faq volte a rispondere ad alcuni quesiti giunti in redazione e relativi a: possibilità di fruire della riserva di posti, accesso ai posti di sostegno, regolarizzazione della domanda, reclami.
RISERVA POSTI
D. Intendo iscrivermi nelle graduatorie di istituto di II/III fascia, in quanto in possesso dell’abilitazione/titolo di studio. Potrei beneficiare, nell’ambito dello scorrimento delle predette graduatorie, delle disposizioni previste dalla legge n. 68/1999 (riserva di posti per invalidi, non vedenti…) o da altre disposizioni speciali?
R. No, l’articolo 1 comma 3 del decreto dice chiaramente che “non sono previste riserve di posti…”.
D. Il datore di lavoro non ha l’obbligo di assumere una determinata quota di coloro che beneficiano delle summenzionate disposizioni normative?
R. Sì, ma tale obbligo, leggiamo nel decreto, è applicato e assolto in occasione dello scorrimento (per le assunzioni a tempo sia determinato che indeterminato) delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie ad esaurimento.
TITOLO ACCESSO SOSTEGNO
D. Quali sono i titoli per accedere ai posti di sostegno?
R. Per accedere ai posti di sostegno, bisogna essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
- titolo di specializzazione ai sensi del D.lgs n. 297/94 articolo 325, conseguito al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione;
- laurea in scienze della formazione primaria con specifico modulo per il sostegno;
- diploma di specializzazione conseguito a seguito della frequenza dei corsi di cui all’art. 13 del D.M. l0 settembre 2010 n. 249.
D. Sono in possesso di un’abilitazione verticale a cascata (ad esempio abilitato per le classi A22 e A12, quindi per il I e il II grado), posso far valere la specializzazione su sostegno in entrambi i gradi di istruzione di abilitazione?
R. Non sempre, dipende dal corso di specializzazione seguito, infatti, come si legge anche nel DM n. 374/2017: “in caso di abilitazioni verticali a cascata, la specializzazione sul sostegno conseguita con i nuovi corsi attivati in base al D.M. l0 settembre 2010 n. 249 e al D.M. 30 settembre 2011 non vale in automatico per tutti i gradi di scuola per i quali si è abilitati.”
REGOLARIZZAZIONE DOMANDA
D. Ho già presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di istituto di II/III fascia, inviandola alla scuola capofila, e mi sono accorto adesso di non aver riportato nel modulo domanda il mio indirizzo di posta elettronica. Cosa posso fare?
R. L’articolo 9, comma 7, del decreto prevede la possibilità di regolarizzare le domande presentate in forma incompleta o parziale, previa fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo per l’adempimento. Pertanto devi rivolgerti alla scuola capofila per conoscere il termine di cui sopra.
D. Cosa si intende per domande incomplete o parziali?
R. Sono incomplete o parziali le domande nelle quali, ad esempio, non sono stati riportati i dati di recapito o non è stata riportata la data di conseguimento di un titolo (comunque indicato nella domanda) o ancora non è stata indicata la scuola in cui è stato svolto un servizio (comunque riportato nella domanda).
D. Posso aggiungere alla domanda presentata un titolo conseguito dopo il 24 giugno?
R. No, i titoli devono essere conseguiti e presentati entro il termine ultimo di presentazione delle domande, ossia il 24 giugno 2017 (si possono presentare, entro il 24 giugno, termini conseguiti prima del termine ultimo di presentazione delle domande per il triennio precedente, a condizione che non siano stati mai presentati).
RECLAMI
D. Nel caso in cui la scuola capofila dovesse valutarmi erroneamente la domanda o non considerare un titolo valutabile, cosa posso fare?
R. E’ possibile presentare reclamo al dirigente scolastico della scuola capofila.
D. Esiste un termine entro cui presentare reclamo?
R. Sì. Premettiamo che le graduatorie vengono pubblicate dapprima in via provvisoria; il ricorso va presentato entro 10 giorni dalla pubblicazione.
D. Quanto tempo ha a disposizione la scuola per pronunciarsi sul reclamo?
R. 15 giorni, termine dopo il quale la graduatoria diventa definitiva. La graduatoria diventa parimenti definitiva a seguito della decisione sul reclamo.
D. Trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria è possibile ancora presentare reclamo?
R. No. Scaduti i termini per la presentazione del reclamo e della decisione della scuola sul medesimo, la graduatoria diventa definitiva.
D. E’ possibile impugnare la graduatoria definitiva?
R. Sì, presso il giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro.