Graduatorie di istituto docenti: le novità. Chi può cambiare provincia, regole per diplomati magistrale, tabella titoli
Nella giornata di ieri 1 giugno 2017, il Miur ha pubblicato, come prontamente riferito dalla nostra redazione, il decreto di aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20 (DM n. 374/2017).
Le graduatorie di istituto di I fascia, com’è noto, si aggiorneranno a decorrere dall’anno 2019/2020 (anno scolastico in cui le stesse saranno vigenti).
Considerato questo disallineamento tra l’aggiornamento della I e delle altre due fasce costituenti la graduatoria, le novità introdotte dal DPR n. 19/2016 (“razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso”) e dal successivo DM n. 259/2017 e dai diversi contenziosi pendenti riguardanti aspiranti inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e conseguentemente nella I fascia delle graduatorie di istituto, il decreto presenta diverse novità e indicazioni specifiche relative a particolari categorie di aspiranti.
Occupiamoci in questa scheda delle indicazioni e novità riguardanti i titoli d’accesso alla III fascia, i docenti inseriti con riserva in I fascia e le classi di concorso in base alle quali avviene l’aggiornamento.
TITOLI D’ACCESSO III FASCIA
L’accesso alla III fascia delle graduatorie di istituto è consentita solo per le scuole secondarie e per il personale educativo.
Gli aspiranti devono essere in possesso di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto, con tutti i CFU richiesti.
Il titolo di studio deve essere completo (quindi anche con eventuale integrazione dei CFU) entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, il 24 giugno 2017.
Il decreto non presenta possibilità di iscrizione con riserva per chi consegue o integra il titolo oltre quella data.
I titoli di studio validi sono quindi:
- D.M. n. 39/98 e s.m.i.
- D.M. n. 22/2005
- DPR n. 19/2016
La condizione, per accedere con i “vecchi” titoli di studio, è che gli stessi siano posseduti alla data di entrata in vigore del DPR n. 19/2016, ossia il 23 febbraio 2016.
DOCENTI INSERITI CON RISERVA IN I FASCIA
I docenti inseriti con nelle GaE e, conseguentemente, nella I fascia delle graduatorie di istituto sempre con riserva possono inserirsi anche in II (per la medesima classe di concorso o posto) e/o III fascia per altre classi di concorso o tipo di posto. In tal modo, qualora il contenzioso dovesse andar male, rimarrebbero comunque inseriti nelle graduatorie di istituto, conservando titolo ad ottenere incarichi di supplenze.
I docenti, inseriti in I fascia con riserva, possono aspirare, se collocati in posizione utile, ad ottenere supplenze dalla medesima fascia, in quanto la riserva dà titolo alla stipula di contratti a tempo determinato (e indeterminato dalle GaE). Al riguardo vedi nota Miur del 24 febbraio 2016.
Ricordiamo che la maggior parte dei docenti, che si trovano nella sopra descritta situazione, sono diplomati magistrale entro il 2001/2002, la cui “vicenda giudiziaria” dovrebbe concludersi con l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, o abilitati TFA e PAS.
SCELTA PROVINCIA DOCENTI GIA’ ISCRITTI IN I FASCIA
I docenti inseriti o che si inseriscono in II e/o III fascia ma sono anche già inseriti (a pieno titolo o con riserva) in I fascia, non possono cambiare provincia.
Non possono, inoltre, sostituire le istituzioni scolastiche, compresa la scuola capofila (cioè quella a cui indirizzare la domanda), ai fini dell’inserimento in II e/o III fascia, eccetto nei casi in cui nelle scuole già scelte non sia presente la classe di concorso per la quale si chiede di accedere in II e/o III fascia. Tali docenti, dunque, confermano con la predetta eccezione le sedi indicate anche per la prima fascia nel precedente triennio (2014-2017).
CAMBIO PROVINCIA
Di conseguenza può cambiare provincia solo chi non è già inserito in I fascia.
NUOVE CLASSI DI CONCORSO
Le graduatorie relative alla scuola secondaria di I e II grado si aggiornano secondo le nuove classi di concorso.
I docenti con abilitazione/titolo di studio, utile per accedere ad una “vecchia” classe di concorso, infatti, confluiscono nelle nuove definite dal DPR n. 19/2016. Nel caso in cui nella nuova classe di concorso confluiscano più classi, il docente potrà impartire tutti gli insegnamenti in essa previsti e prima afferenti a diverse classi di concorso.
Così, ad esempio, leggiamo all’articolo 2 comma 1del DM:
“Relativamente alle classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso, l’abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l’aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo.”
E ancora all’articolo 4 comma 5 del decreto:
“[…] Sarà, viceversa, prospettato, quale punteggio iniziale, il punteggio più favorevole tra le classi di concorso di iscrizione nel precedente triennio se confluite in una nuova classe di concorso di cui al D.P.R. n. 19/2016.”
Inoltre il Ministero ha messo a disposizione le nuove tabelle e la nota di accompagnamento del dm 59/2017, in corso di pubblicazione.
TABELLA TITOLI
Il decreto presenta delle novità anche in merito alla valutazione dei titoli quali le certificazioni informatiche e il concorso.
La valutazione delle certificazioni informatiche, rispetto alla tabella allegata al DM relativo al precedente aggiornamento, è stata dimezzata.
Quanto al concorso, il punto D2) della Tabella A (allegata al DM) prevede l’attribuzione di punti 3 per gli aspiranti inseriti nella graduatoria di merito di un concorso per titoli ed esami per la relativa classe di concorso o posto di insegnamento. Tale punteggio è attribuito anche a coloro i quali risultano inseriti nelle GM del concorso 2016 (DD.DD.GG. n. 82/2012, n. 105/2016, n. 106/2016 e n.107/2016).