Graduatorie di istituto: chiarimenti Miur su titoli di accesso, CFU mancanti, tabelle classi di concorso
Abbiamo già messo in evidenza come la pubblicazione un po’ disordinata degli atti normativi relativi alle nuove classi di concorso sta creando problemi alle segreterie scolastiche nella valutazione delle domande, ma i problemi sono anche dei docenti alla ricerca di una risposta definitiva sul diritto o meno di accedere alla III fascia delle graduatorie di istituto, per concorrere alle supplenze del triennio 2017/20, considerato anche che la normativa pone questo come l’ultimo aggiornamento possibile di questa fascia.
Un punto fermo è che il dm 259/2017 (ancora non pubblicato) ha risolto il problema creato dal DPR 19/2016 per chi era in possesso di un titolo di studio antecedente alla nuova normativa.
E pertanto è acclarato che coloro i quali, all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 (23 febbraio 2016) erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e s.m.i. e D.M. n. 22/2005 e s.m.i..
Questo significa che chi è in possesso di laurea vecchio ordinamento dm 39/98 o specialistica/magistrale del dm 22/2005 deve far riferimento a questi decreti per capire a quali classi di concorso può accedere e quali esami o CFU sono richiesti per accedervi (il Ministero non lo precisa, ma è sottinteso che anche per queste laureee l’inserimento non è generalizzato al possesso del solo titolo, ma bisogna essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla classe di concorso, come è sempre stato). Cerca la tua classe di concorso sul sito del Miur
Docenti che hanno conseguito il titolo di studio dopo l’entrata in vigore del DPR 19/2016: per l’inserimento in III fascia dovranno possedere i titoli di studio con i relativi requisiti come previsti dalle tabelle A e B del D.P.R. n. 19/2016;
Prosegue poi il Ministero: all’entrata in vigore del D.M. n. 259/2017, gli aspiranti dovranno possedere i titoli previsti dalle tabelle A e B del DPR 19/2016 come modificate dall’allegato A al D.M. n. 259/2017.
Dalla risposta si desume che il Miur ha creato una fase di transizione tra DPR 19/2016 (quello al quale in primis bisogna fare riferimento per l’iscrizione in III fascia) e dm 259/2017, che regolerà in via definitiva titoli di accesso e CFU richiesti per le classi di concorso.
Questo risponde alle numerose domande degli aspiranti all’iscrizione in III fascia che temevano di non poter presentare la domanda perchè le tabelle allegate al dm 259/2017 presentavano dei CFU finora non richiesti dal DPR 19/2016.
In ogni caso, anche se l’interpretazione dovesse essere difforme, vale la pena presentare la domanda, data la confusione creatasi in mancanza del dm 259/2017.
Il Miur risponde inoltre alla domanda di coloro che non trovano la propria classe di concorso nelle tabelle allegate al dm n. 259/2017 ” Si precisa che le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di concorso, ma appunto solo quelle riportate nel citato allegato A.”
Come sarà gestita questa fase transitoria, ossia quali sono i tempi per mettersi in regola con i CFU e come questi dovranno essere comunicati alle scuole che nel frattempo avranno l’esigenza di avere insegnanti disponibili all’insegnamento, il Ministero non lo specifica.
Si consideri anche che molti dei docenti interessati nel frattempo avranno l’esigenza di acquisire anche i 24 CFU nelle materie nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (non richiesti per l’accesso alla III fascia delle graduatorie di istituto), per poter accedere al concorso specifico per non abilitati (siamo in attesa del relativo decreto)
La FAQ Miur pubblicata il 14 giugno 2017
“D: Per l’inserimento in III fascia, quali sono i titoli di studio necessari?
R: Per individuare il titolo di studio necessario all’inserimento in III fascia, occorre consultare sul sito internet del MIUR, nell’apposito spazio informativo, il D.P.R. n. 19/2016 e le Tabelle allegate al D.M. 259/2017.
Il principio generale è che queste normative non hanno carattere retroattivo. Per questa ragione, come precisa l’art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, coloro i quali, all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e s.m.i. e D.M. n. 22/2005 e s.m.i..
Viceversa, gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 dovranno possedere i titoli di studio con i relativi requisiti come previsti dalle tabelle A e B del D.P.R. n. 19/2016; all’entrata in vigore del D.M. n. 259/2017, gli aspiranti dovranno possedere i titoli previsti dalle tabelle A e B del DPR 19/2016 come modificate dall’allegato A al D.M. n. 259/2017.
Si precisa che le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di concorso, ma appunto solo quelle riportate nel citato allegato A.”
La FLCGIL mette in evidenza che la FAQ è incompleta in quanto non tiene conto di quanto previsto dall’articolo 5 del DPR 19/16 che salvaguardava anche coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento erano in un percorso formativo. Abbiamo chiesto che anche su questo ci sia un chiarimento ufficiale.
Lo speciale di OrizzonteScuola sulle graduatorie di istituto