Graduatorie di istituto. Aver ridichiarato il titolo di accesso sarà considerato errore scusabile. FAQ Miur in anteprima
Le segreterie scolastiche, com’è noto, sono alle prese con la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di II e III fascia del personale docente ed educativo per il triennio 2017-2020.
Come abbiamo evidenziato in diversi nostri articoli, uno degli errori frequenti, commessi dagli aspiranti già inseriti nel precedente triennio, talvolta anche su suggerimento di qualche sindacato, consiste nell’aver dichiarato nuovamente il titolo d’accesso con la conseguenza dell’esclusione dalla procedura.
L’errore è nato dal fatto che nell’articolo 4 comma 10 del DM n. 374/2017 si parla in generale di “titoli” che non vanno ripresentati, a pena di esclusione dalla procedura.
Il Miur, al riguardo, ha pubblicato un’apposita faq, ove si indica che il titolo d’accesso non va dichiarato, tuttavia tale pubblicazione è avvenuta quando molti aspiranti avevano già inviato la domanda alle scuole.
Le organizzazioni sindacali si sono immediatamente attivate affinché la dichiarazione del titolo d’accesso, dichiarato precedentemente, non fosse motivo di esclusione, come proposto al Miur nell’incontro avvenuto il 3 luglio u.s. L’Amministrazione ha risposto alla richiesta delle OO.SS. dicendo di volerci riflettere.
Siamo in grado di anticiparvi la decisione dell’Amministrazione e la faq, non ancora presente sul sito del Miur, che sarà a breve pubblicata:
44 D. Ho presentato domanda per le graduatorie di istituto ed ho ridichiarato il titolo di accesso già prodotto in occasione dell’aggiornamento del 2014. Sarò escluso?
R. L’art. 4, comma 10 del D. M. n. 374/17 dispone che “E’ fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riprodurre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in occasione della procedura relativa ai precedenti trienni scolastici 2011/14 e 2014/17, nonché ai bienni 2009/2010 e 2010/2011 che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda”. Tuttavia, ove sia stato solamente ridichiarato il titolo di accesso in analogia al precedente aggiornamento e l’istituzione scolastica verifichi che esso è coincidente con quello già dichiarato nel precedente triennio può considerarlo errore scusabile ed accogliere la domanda dell’interessato.
Il Miur, dunque, ha “sposato” la linea dei sindacati, per cui i docenti, presenti nelle graduatorie dei precedenti trienni e bienni, che hanno nuovamente presentato il titolo d’accesso non dovranno essere esclusi dalla procedura.
La nuova indicazione del Miur riguarda soltanto il titolo d’accesso, mentre la dichiarazione di altri titoli precedentemente dichiarati resta motivo di esclusione.
Qualora la faq, da noi anticipata, dovesse essere diversa dalla versione, di cui sopra, ve ne daremo prontamente notizia.