Graduatorie III fascia ATA: chi può iscriversi. Qual è l’età massima
Gli aspiranti all’inserimento nella III fascia ATA, oltre ai requisiti specifici di accesso alle graduatorie (titolo di studio di ammissione), devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013;
b. età non superiore ad anni 66 e 7 mesi;
c. godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992,n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d. per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 – comma 4 – D.P.R.693/1996).
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza di provenienza;
b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Non possono partecipare alla procedura in esame:
a. coloro che siano esclusi dall’ elettorato attivo politico;
b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
d. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n.16;
e. coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’ inabilità o dell’ interdizione;
f. i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
Graduatorie III fascia ATA: i requisiti di accesso per ogni profilo
Sull’età massima per l’iscrizione in graduatoria segnaliamo una sentenza favorevole ad un docente che si era visto rigettare la propria domanda di iscrizione nella graduatoria di II fascia per avere raggiunto l’età max di 66 anni e 7 mesi.
Nella sentenza si legge che è illegittima proprio la parte del Decreto Ministeriale di aggiornamento delle G.I. 2017/2020 che non consente la permanenza nelle graduatorie per le supplenze a quanti non hanno ancora raggiunto il minimo pensionabile.
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