Graduatorie GaE, di istituto e GPS: non si può completare orario in province diverse

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I docenti, che hanno aggiornato le graduatorie ad esaurimento hanno poi presentato domanda anche per la prima fascia delle graduatorie di istituto. Divieto completamento orario in due province.

Graduatorie ad esaurimento e prima fascia graduatorie di istituto

Graduatorie ad esaurimento Prima fascia graduatorie di istituto

Le domande di aggiornamento, permanenza, reinserimento ovvero trasferimento ad altra province delle graduatorie ad esaurimento (GaE) sono state presentate telematicamente, tramite Istanze Online, dal 21 marzo al 4 aprile 2022.

Prima fascia graduatorie di istituto 

Il DM n. 60/2022, che dispone l’aggiornamento delle GaE, ha disciplinato anche l’aggiornamento della prima fascia delle graduatorie di istituto (GI), ove si sono inseriti i docenti inclusi nelle corrispondenti GaE.

Provincia domanda graduatoria di istituto

Le domande per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto è stata presentata per :

  • la provincia di inserimento in GaE;
  • in una provincia diversa dalle GaE;
  • in caso di provincia diversa dalla GaE, la stessa deve coincidere con quella di inserimento nelle GPS e nelle corrispondenti graduatorie di II e III fascia delle graduatorie di Istituto.

L’aspirante, dunque, può essere incluso:

  •  nella stessa provincia per GaE e prima fascia GI oppure
  • nella stessa provincia per prima fascia GI e GPS (e correlate GI di II e III fascia)

Incumulabilità supplenze in due province

La disposizione, per cui la prima fascia delle GI debba essere la medesima di quella di inclusione in GaE (e che la I, la II e la III fascia deve essere la medesima di quella delle GPS) ovvero di quella di inclusione nelle GPS, discende dal fatto che non è possibile completare l’orario (quindi stipulare contratti di supplenza) in province diverse. Pertanto, avendo le GaE e la prima fascia delle GI nelle medesima provincia ovvero la predetta prima fascia e le GPS nella medesima provincia, si agevola il completamento orario, nel caso in cui all’aspirante venga conferita una supplenza ad orario non intero. Approfondisci

E’ l’articolo 4, comma 1, del DM 131/07, cui rinvia il DM n. 60/2022, a prevedere l’incumulabilità di rapporti di lavoro in province diverse:

L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a
conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. 

Il completamento orario, dunque, può avvenire in una sola provincia e a condizione che la supplenza ad orario non intero sia stata conferita in assenza di posti interi.

Questo vale come risposta agli aspiranti che avendo presentato domanda in provincia diversa dalle GaE lamentano l’impossibilità di poter compilare la domanda di supplenza GPS.

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