Graduatorie d’istituto, possibile ancora inserirsi in terza fascia. I titoli di accesso e la tabella dei titoli
Importanti novità per i laureati in attesa di iscriversi nella terza fascia delle graduatorie di istituto, utilizzate dai Dirigenti Scolastici per l’attribuzione delle supplenze.
L’articolo 1, comma 107, della legge di riforma 13 luglio 2015, n. 107, detta La Buona Scuola, è stato modificato e la modifica è contenuta nel decreto legge 30 dicembre 2016, n.244, detto Milleproroghe.
L’articolo 1 comma 107 recita:”A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.”
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.304 del 30-12-2016 all’articolo 4 comma 4 si legge:” All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020»”.
Si è cioè verificato ciò che era ormai conseguenza logica da tempo: il comma 107 sarebbe risultato inapplicabile per la mancanza di percorsi abilitanti e già da quest’anno molte scuole, a fronte di graduatorie esaurite, hanno dovuto reperire i supplenti utilizzando le domande di messa a disposizione, quindi senza alcuna regolamentazione.
I titoli di accesso alla III fascia delle graduatorie di istituto sono regolati dal DPR 23 febbraio 2016. In esso sono contenuti degli errori, che il Miur si è impegnato a correggere. Un percorso difficile (le segnalazioni sono tantissime), che non sappiamo ancora quali esiti produrrà.
L’apertura e il rinnovo della III fascia delle graduatorie di istituto è attesa per la primavera 2017. Non ci sono stati ancora incontri al Ministero per eventuali modifiche alla tabella di valutazione dei titoli.
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