Graduatoria interna di istituto: saranno inseriti anche i docenti neoimmessi in ruolo nel 2016
L’operazione di inclusione nelle graduatorie interne riguarda tutti i docenti assunti a tempo indeterminato (con la sola esclusione dei docenti assunti con decorrenza giuridica al 1/9/2016 e che attualmente non sono in servizio o lo sono con supplenza breve, al 30/6 o 31/8, ma non hanno di fatto una sede di titolarità).
L’inserimento in tali graduatorie riguarderà (per la prima volta) anche i docenti neo assunti al 1/9/2016 compresi i titolari di ambito (e assegnati ad una scuola con incarico triennale), e ovviamente i docenti che sempre al 1/9/2016 hanno ottenuto passaggio di cattedra o di ruolo.
I docenti attualmente in assegnazione provvisoria o in utilizzo dovranno essere inseriti nella graduatoria interna della scuola di titolarità/incarico triennale e in quest’ultima dichiarare e documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della suddetta graduatoria.
Ai fini dell’identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al CCNI 2017, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.
Le esigenze di famiglia di cui alle lettere “a” (NON ALLONTANAMENTO) e “d” (ASSISTENZA) del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità.
Per ogni autonomia scolastica l’individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento.
Analizziamo brevemente e in modo schematico le operazioni che esegue il dirigente scolastico e ciò che interessa il docente.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO provvede, entro i 15 giorni successivi dalla data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie interne di istituto relative agli insegnanti titolari.
Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli). Il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.
Qualora l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna, il dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione. formula un’unica graduatoria, per ogni tipologia di posto e classe di concorso, che comprende sia agli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale e nella quale debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (con esclusione dell’anno in corso in riferimento all’anzianità di servizio e alla continuità nella scuola).
ai fini dell’eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione dell’età adulta, attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari di ciascuna sede di organico del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata sulla base del servizio di ruolo prestato nell’ambito dei centri di istruzione per gli adulti, nella relativa sede organico entrata a far parte del Centro.
sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie interne, notifica per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio.
esclude dall’eventuale individuazione del perdente posto i soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), IV) E VII) dell’art. 13 – sistema delle precedenze – del titolo I del CCNI (che analizzeremo più avanti).
Sono prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità.
Nota bene: Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l’anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l’ufficio territorialmente competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie formulate sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
I dirigenti scolastici affiggono all’albo la comunicazione dell’ufficio territorialmente competente contenente l’indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità.
I dirigenti scolastici invieranno immediatamente all’ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.
I DOCENTI devono dichiarare e documentare i titoli valutabili (ed eventuali precedenze) ai fini della formazione della graduatoria.
Il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento. individuati come perdenti posto sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento (DA PRESENTARE IN MODALITÀ CARTACEA).
il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d’ufficio.
In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.
Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto. l’insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata. in caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio.
Graduatoria interna di istituto, cosa cambia con l’organico unico per individuare i sovrannumerari