Giornata prefestiva, scuole chiuse. Recupero ore ATA

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Cosa si intende con “Giornata prefestiva”? Quando si può procedere alla chiusura dei locali scolastici nelle giornate prefestive?

Rispondiamo a tali quesiti richiamando anche una nota dell’USR Veneto, emanata in seguito alle richieste di chiarimento inoltrate da diverse scuole.

Giornata prefestiva: cosa si intende?

Per “giornata prefestiva” si intende un giorno lavorativo che precede immediatamente una delle festività stabilite dall’art. 5 dell’ OM n. 600 del 24.08.2018.

Ecco le festività stabilite dalla summenzionata ordinanza:

  • tutte le domeniche;
  • il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
  • l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
  • il 25 dicembre, Natale;
  • il 26 dicembre;
  • il 1° gennaio, Capodanno;
  • il 6 gennaio, Epifania;
  • il giorno di lunedì dopo Pasqua;
  • il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
  • il 1° maggio, festa del lavoro;
  • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
  • la festa del Santo Patrono.

Pertanto, si potrà procedere alla chiusura dei locali della scuola nelle giornate prefestive soltanto nei giorni immediatamente precedenti i giorni suddetti.

Quali giornate non possono considerarsi prefestive

Stando a quanto detto sopra, non è possibile considerare prefestivi i giorni antecedenti le giornate di chiusura delle scuole derivanti dall’adozione di provvedimenti di organizzazione flessibile dell’orario scolastico (es. funzionamento su cinque giorni) da parte delle Istituzioni scolastiche autonome.

Pertanto, non può considerarsi prefestivo un venerdì che precede un sabato non festivo ma di chiusura della scuola perché è stata deliberata la settimana corta.

nota USR Veneto

Personale ATA

Ad integrazione della nota va aggiunto che la chiusura prefestiva è disposta dal dirigente Scolastico, salvaguardando il ruolo e le competenze previsti dalla normativa vigente per gli Organi Collegiali della scuola, esclusivamente quando vi sia il consenso di almeno i 2/3 del personale A.T.A. coinvolto, compreso quello docente dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute ed utilizzato nella scuola.

Il relativo provvedimento deve essere comunicato all’Ambito Territoriale di competenza e pubblicato all’albo della scuola.

Recupero delle ore

Nel caso quindi, di chiusura dei prefestivi (deliberata dal consiglio d’istituto dopo giusta votazione del personale ATA, come sopra indicato) al personale amministrativo-tecnico-ausiliario deve essere garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate.

La contrattazione d’istituto deve indicare le modalità di recupero delle ore non effettuate in quanto ai lavoratori deve essere data l’opportunità di recuperare le ore non effettuate mediante articolazioni diverse del proprio orario o ore eccedenti.

Dunque al personale ATA deve essere garantita la possibilità di giustificare queste ore non lavorate, attraverso:

  1. L’effettuazione di un orario lavorativo di 7,12 ore in 5 giornate, nella settimana di chiusura;
  2. Ore eccedenti (compensativo);
  3. Festività soppresse;
  4. Ferie;
  5. Permessi retribuiti (per il personale a tempo Indeterminato) / Permessi non-retribuiti (per il personale a tempo Determinato).

Ricordiamo che NON PUÒ ESSERE IMPOSTO il recupero mediante compensazione con le sole ferie.

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