Studenti non possono andare a casa da soli. Fedeli, docenti responsabili anche se manca in regolamento istituto obbligo vigilanza
Il Ministro Fedeli interviene sulla questione riguardante gli obblighi di consegna degli studenti alle famiglie, relativamente alla sentenza della Cassazione che ha messo in agitazione dirigenti e docenti.
Secondo il Ministro, come si legge sul Corriere.it, i “genitori non possono evitare questa assunzione di responsabilità. L’autonomia dei ragazzi? Si può sperimentare il pomeriggio”.
“Anche i genitori devono essere consapevoli che questa è la legge”, ha continuato il Ministro riferendosi alla sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato un dirigente, un docente ed un autista di pulmino per la morte di uno studente di scuola media.
Sulla richiesta da più parti di un chiarimento da parte del Ministro, la Fedeli afferma chiaramente che il Ministero non farà alcuna circolare sull’argomento.
Se i genitori non possono, cosa succede? La Fedeli consiglia i nonni perché “per loro è un gran piacere, andare a prendere i nipotini”.
“Le scelte e le decisioni dei presidi, in materia di tutela dell’incolumità delle studentesse e degli studenti minori di 14 anni, sono conformi al quadro normativo attuale, come interpretato ed applicato dalla giurisprudenza”, ribadisce la ministra in una nota inviata all’ANSA.
“È una questione di assunzione di responsabilità nell’attuazione di norme che regolano la vita nel nostro Paese, pensate per la tutela più efficace delle nostre e dei nostri giovani”.
“Le leggi e le pronunce giurisprudenziali, come quella recentemente resa dalla Corte di Cassazione, vanno rispettate – spiega la Ministra – e se si vuole innovare l’ordinamento su questo tema occorre farlo in Parlamento, introducendo una norma di legge che, a certe condizioni, dia alle famiglie la possibilità di firmare liberatorie che sollevino da ogni responsabilità giuridica, anche penale, dirigenti e personale scolastico al termine dell’orario di lezione”. In base alla normativa attuale, sottolinea la nota del Ministero, la scuola ha il dovere di sorveglianza sulle studentesse e sugli studenti minori per tutto il tempo in cui le sono affidati.
“Due – si legge nel comunicato – sono le finalità generali dell’obbligo di vigilanza sul minore: impedire che compia atti illeciti e salvaguardarne l’incolumità”.
“Dalla lettura di questa ordinanza della Corte di Cassazione – è detto nel comunicato del ministero di viale Trastevere – si potrebbe dedurre che la responsabilità della scuola sussista solo se il Regolamento di istituto impone al personale scolastico compiti di vigilanza specifici che vengono violati. In realtà, la responsabilità della scuola si ricollega più in generale al fatto stesso dell’affidamento del minore alla vigilanza della scuola. La Cassazione civile ha infatti più volte affermato il principio secondo cui l’istituto scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza delle allieve e degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi per loro (si veda ad esempio la sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999).
Secondo la Cassazione, il dovere di sorveglianza degli alunni minorenni è di carattere generale e assoluto, tanto che non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo. Le disposizioni si attuano in genere a tutti i minori, anche se, già a partire dai 14 anni, si considera che il minore abbia maturato una certa capacità di intendere e di volere intesa come sua idoneità alla autodeterminazione, nella consapevolezza dell’incidenza del proprio operare sul mondo esterno”.
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