Esami di Stato secondaria I grado, come comportarsi con alunni 104, DSA e BES. La guida

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Il Miur, con la nota n. 4757 del 2 maggio 2017, ha ricordato la normativa disciplinante, per il corrente anno scolastico, gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.

Le predetta normativa è costituita dalla CM n. 48/2012, che raccoglie tutte le istruzioni relative al DPR n. 122/2009, e la nota n. 3587/2014 riguardante gli alunni con disturbi specifici di apprendimento o con altri bisogni educativi speciali.

Ricordiamo in questa scheda ciò che è previsto dalla summenzionata normativa relativamente allo svolgimento delle prove d’esame da parte degli alunni:

  1. disabili;
  2. con disturbi specifici d’apprendimento (DSA);
  3. con altri bisogni educativi speciali (BES).

ALUNNI DISABILI

Prove scritte e prova orale

Per gli allievi disabili certificati (come leggiamo nell’articolo 9/2 del DPR n. 122/09) sono predisposte prove differenziate, compresa la prova nazionale, riguardanti gli insegnamenti impartiti.

Le prove sono volte a valutare i progressi dell’allievo in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento di partenza; se necessario, esse sono adattate dalla commissione (vedi DPR 122/09 e CM 84/2012) al Piano Educativo Individualizzato.

Nello svolgimento delle prove, gli allievi possono avvalersi di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie, per cui l’allievo consegue il diploma di licenza.

La prova orale consiste in un colloquio pluridisciplinare volto a valutare conoscenze e competenze, secondo quanto previsto nel PEI.

Sul diploma di licenza è riportato il voto in decimi senza alcuna l’indicazione in merito allo svolgimento delle predette prove.

Agli alunni disabili,  che non conseguono la licenza, viene rilasciato un attestato di credito formativo valido per l’iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Prova Invalsi

La prova Invalsi, come summenzionato, è predisposta dalla Commissione d’esame, coerentemente con quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato.

E’ possibile prevedere tempi più lunghi rispetto ai 75 minuti previsti (75 per svolgere il fascicolo di matematica e 75 per quello d’italiano).

Gli alunni con disabilità visiva, come leggiamo nell’Allegato tecnico alla prova, sostengono la prova nazionale in formato speciale con l’ausilio delle strumentazioni in uso e con un tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sottocommissione, di norma di 30 minuti (30 in più per il fascicolo di matematica e 30 in più per quello d’italiano).

ALUNNI DSA

Prove scritte e prova orale

La Commissione predispone, sulla base della documentazione fornitagli, adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali per gli alunni con DSA certificati.

Detti alunni possono avvalersi, nell’ambito dello svolgimento delle prove scritte, degli strumenti compensativi previsti nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) o in altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.

L’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici è consentito, a condizione che gli stessi siano stati utilizzati per le verifiche svolte nel corso dell’anno o comunque siano ritenuti utili per lo svolgimento dell’esame e a condizione che non venga pregiudicata la validità delle prove.

E’, inoltre, possibile:

  • adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma;
  • prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera;
  • far utilizzare dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”;
  • provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico per gli alunni che utilizzano la sintesi vocale;
  • individuare un componente della commissione, al fine di leggere i testi delle prove scritte per la piena comprensione degli stessi.

Gli alunni con DSA,  che hanno seguito un percorso differenziato e sono stati esonerati dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto. In tal caso, i predetti allievi ottengono un’attestazione del percorso seguito e delle conoscenze e competenze acquisite. Il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato soltanto nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

Gli alunni con DSA, che sono stati dispensati dalle prove scritte di lingua/e straniera/e, sostengono una prova orale sostitutiva. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, ne stabilisce modalità e contenuti. Detta prova si svolge negli stessi giorni dedicati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali.

La prova orale consiste in un colloquio pluridisciplinare volto a valutare conoscenze e competenze, secondo quanto previsto nel PDP.

Prova Invalsi

Per la prova Invalsi, è possibile richiedere una versione informatizzata della prova medesima, richiesta questa effettuata in fase di iscrizione delle scuole alla rilevazione nazionale. Qualora detta richiesta non sia stata ancora effettuata, è possibile inoltrarla entro il 12 giugno 2017, tramite l’area riservata : Accesso Segreteria scolastica – Pulsante formati speciali.

E’ possibile, inoltre, prevedere, per lo svolgimento della prova, tempi più lunghi rispetto ai 75 minuti previsti e far utilizzare gli strumenti compensativi utilizzati nel corso dell’anno. Nell’Allegato tecnico, relativo alla prova, leggiamo che la concessione di tempi più lunghi è di competenza della sottocommissione (30 minuti in più per svolgere il fascicolo di matematica e 30 per quello d’italiano).

ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I consigli di classe, nel caso in cui abbiano individuato alunni con altri bisogni educativi speciali (quindi non certificati come gli alunni di cui sopra), forniscono alla Commissione d’esame tutte le necessarie indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l’esame, quindi devono trasmettere il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

La Commissione, vagliati tutti gli elementi forniti dal Consiglio di Classe e indicati nel PDP, in particolare le modalità didattiche e le forme di valutazione attuate, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive.

Per gli alunni suddetti non è prevista alcuna misura dispensativa, mentre è possibile prevedere l’uso di strumenti compensativi, come per gli alunni con DSA di cui sopra.

Detti alunni svolgono regolarmente, come tutti gli altri compagni, la prova Invalsi.

nota n. 4757 del 2 maggio 2017

nota Miur n. 3587 del 3 giugno 2014

circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012

DPR n. 122/09

Esami di Stato secondaria I grado, lo speciale: normativa, guide e consulenza

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