Divieto supplenze oltre i 36 mesi, Miur conferma ma non approfondisce
Nell’annuale circolare sulle supplenze emanata con nota
24306 del 01-09-2016 il Miur ha riportato la disposizione della legge 107/2015 che al comma 131 introduce il divieto di stipulare supplenze su posti vacanti oltre i 36 mesi di servizio.
Si legge infatti ”
Si ricorda che, ai sensi del comma 131 dell’art. 1 della legge 107/2015, dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed A.T.A. presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.”
Niente di più niente di meno di ciò che dice la legge. I docenti attendono invece chiarimenti sugli spezzoni, su posti vacanti sui quali erroneamente si stipula contratto al 30 giugno.
Un dato invece è certo, ma d’altronde su questo la redazione di OrizzonteScuola.it non ha mai avuto dubbi, e cioè che il conteggio dei 36 mesi di servizio deve partire dal 1° settembre 2016.
Ci si chiede anche chi e come certificherà il servizio svolto da ciascun docente. Si era parlato di una funzione SIDI che dovrebbe tenere sotto controllo i contratti stipulati, ma dalle segreterie ci dicono di non aver ricevuto ancora nulla.
Superato il tetto dei 36 mesi di supplenza – anche non continuativi – il docente non potrà avere più incarichi su questa tipologia di supplenza.
Questo non vuol dire – come genericamente si afferma sui social, creando molta confusione – che non si potrà più insegnare, ma che ci saranno determinate supplenze alle quali il docente non potrà accedere.