Concorso a cattedra, 24 CFU: quali crediti possono essere riconosciuti tramite master, corsi di specializzazione ed altri corsi universitari
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Il Miur ha pubblicato il decreto n. 616 del 10 agosto 2017, relativo all’acquisizione dei 24 CFU, costituenti uno dei requisiti d’accesso, insieme alla laurea, al concorso a cattedra 2018 disciplinato dal decreto legislativo n. 59/2017, attuativo della Buona scuola.
Abbiamo già riferito sulle modalità di acquisizione dei predetti crediti, sugli ambiti e i settori scientifico-disciplinari cui gli stessi afferiscono, sull’organizzazione dei percorsi e sui costi.
L’acquisizione può avvenire in:
- forma curricolare: crediti corrispondenti ad attività formative inserite nel piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato;
- forma aggiuntiva: crediti corrispondenti ad attività formative svolte in forma aggiuntiva rispetto a quelle previste dal piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato;
- forma extra curricolare: crediti conseguiti da chi è già laureato, quindi in seguito ad attività formative svolte presso istituzioni universitarie o accademiche senza essere iscritti ad un corso di studi.
Come possiamo leggere nell’articolo 3 comma 6 del decreto, è possibile, nell’ambito dell’acquisizione dei crediti, che siano riconosciuti anche crediti già conseguiti:
- nel corso degli studi universitari/accademici;
- tramite Master universitari o accademici di I e II livello, Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione;
- in forma extra curricolare.
Il riconoscimento avviene a condizione che i crediti siano relativi ai settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto e coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative indicati dagli Allegati A, B e C al decreto, e comunque riconducibili al precorso formativo previsto. In tal caso la certificazione del conseguimento dei crediti è rilasciata dall’Università o dall’Accademia che ha attivato il percorso.
Oltre alla possibilità di vedersi riconosciuti i crediti già acquisiti nelle modalità suddette, è possibile che nel corso del percorso formativo seguito i summenzionati 24 CFU siano stati già conseguiti. In tal caso, come prevede l’articolo 3/7 del decreto la certificazione è sostituita da una dichiarazione dell’istituzione universitaria o accademica che certifica il rispetto delle condizioni previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
I predetti commi disciplinano i settori scientifico disciplinari corrispondenti agli ambiti disciplinari “Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione”, “Psicologia”, “Antropologia” e “Metodologie e Tecnologie didattiche”, in cui conseguire i CFU, e gli obiettivi, i contenuti e le attività formative dei percorsi.
Tale ultima modalità di riconoscimento, leggiamo nel decreto, è prevista per i laureati magistrale e per i diplomati di II livello “nelle more dell’attuazione” dei nuovi percorsi per conseguire i 24 CFU.
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