Concorso a cattedra, 24 CFU: quali crediti possono essere riconosciuti tramite master, corsi di specializzazione ed altri corsi universitari
Il Miur ha pubblicato il decreto n. 616 del 10 agosto 2017, relativo all’acquisizione dei 24 CFU, costituenti uno dei requisiti d’accesso, insieme alla laurea, al concorso a cattedra 2018 disciplinato dal decreto legislativo n. 59/2017, attuativo della Buona scuola.
Abbiamo già riferito sulle modalità di acquisizione dei predetti crediti, sugli ambiti e i settori scientifico-disciplinari cui gli stessi afferiscono, sull’organizzazione dei percorsi e sui costi.
L’acquisizione può avvenire in:
- forma curricolare: crediti corrispondenti ad attività formative inserite nel piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato;
- forma aggiuntiva: crediti corrispondenti ad attività formative svolte in forma aggiuntiva rispetto a quelle previste dal piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato;
- forma extra curricolare: crediti conseguiti da chi è già laureato, quindi in seguito ad attività formative svolte presso istituzioni universitarie o accademiche senza essere iscritti ad un corso di studi.
Come possiamo leggere nell’articolo 3 comma 6 del decreto, è possibile, nell’ambito dell’acquisizione dei crediti, che siano riconosciuti anche crediti già conseguiti:
- nel corso degli studi universitari/accademici;
- tramite Master universitari o accademici di I e II livello, Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione;
- in forma extra curricolare.
Il riconoscimento avviene a condizione che i crediti siano relativi ai settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto e coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative indicati dagli Allegati A, B e C al decreto, e comunque riconducibili al precorso formativo previsto. In tal caso la certificazione del conseguimento dei crediti è rilasciata dall’Università o dall’Accademia che ha attivato il percorso.
Oltre alla possibilità di vedersi riconosciuti i crediti già acquisiti nelle modalità suddette, è possibile che nel corso del percorso formativo seguito i summenzionati 24 CFU siano stati già conseguiti. In tal caso, come prevede l’articolo 3/7 del decreto la certificazione è sostituita da una dichiarazione dell’istituzione universitaria o accademica che certifica il rispetto delle condizioni previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
I predetti commi disciplinano i settori scientifico disciplinari corrispondenti agli ambiti disciplinari “Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione”, “Psicologia”, “Antropologia” e “Metodologie e Tecnologie didattiche”, in cui conseguire i CFU, e gli obiettivi, i contenuti e le attività formative dei percorsi.
Tale ultima modalità di riconoscimento, leggiamo nel decreto, è prevista per i laureati magistrale e per i diplomati di II livello “nelle more dell’attuazione” dei nuovi percorsi per conseguire i 24 CFU.
Concorso 2018. Requisito 24 CFU: come acquisirli, organizzazione percorsi e costi
Concorso a cattedra 2018, requisito 24 CFU e settori scientifico-disciplinari di pertinenza