ATA: scheda assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. Domanda entro 21 agosto
Il personale di ruolo (quindi solo chi titolare di contratto a tempo indeterminato) della scuola ha l’opportunità di partecipare alla mobilità annuale, quindi gli è concessa la possibilità di prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari senza perdere la titolarità. Tutto ciò è possibile attraverso due modi: l’Utilizzazione o l’Assegnazione.
L’Assegnazione Provvisoria:
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori conviventi se non ricorrono le prime due condizioni.
In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
L’Utilizzazione annuale:
L’utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede, in esubero, oppure al personale trasferito in una sede disagiata perché perdente posto, nello stesso anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.
I destinatari delle utilizzazioni sono:
1. il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità;
2. il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’anno scolastico 2017/2018 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno 2009/2010 e successivi;
3. il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove – ai sensi dell’art. 45 – comma 19, del C.C.N.I. 11.04.2017 detto personale è riassegnato d’ufficio per l’anno scolastico successivo;
4. il personale A.T.A. restituito ai ruoli ai sensi dell’art. 38 del C.C.N.I. 11.04.2017 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
5. il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;
6. il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
7. Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di un’unità in ingresso per scuola.
7.1 personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferito d’ufficio;
8. il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
9. il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10, comma 9 del C.C.N.L. del 29/11/2007;
10. il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
11. il personale A.T.A. in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale;
12. i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
13. i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
14. il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;
15. il direttore dei servizi generali e amministrativi che a seguito del dimensionamento è assegnato, ai sensi dell’art. 44, comma 3, punto II del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 11 aprile 2017 in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.
Punteggi:
La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni è formulata da ciascuna istituzione scolastica considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande (Allegato 4 del CCNI)
nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso;
per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) della tabella di cui all’allegato 4, è sostituita dall’’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.
Precedenze:
È previsto che, in presenza di esubero, la mobilità annuale verso altro profilo o area avverrà solo a domanda e non d’ufficio (art. 11 c. 2 e 3). Ai fini delle utilizzazioni sarà possibile abbinare anche spezzoni in diverse scuole, ma solo a domanda (art. 12 c. 1).
Utilizzo dei DSGA in esubero. L’utilizzo deve avvenire prioritariamente nelle scuole che, magari per pochi alunni, si trovano ad essere sottodimensionate. Pertanto, in presenza di DSGA in esubero da utilizzare nella provincia, nessuna scuola sottodimensionata potrà essere assegnata a reggenza. Inoltre l’utilizzo dei DSGA in esubero potrà avvenire, in funzioni coerenti con il profilo professionale, anche sui CPIA, nei nuclei di supporto all’autonomia, nei progetti su reti di scuole e su progetti specifici presso gli UST.
Sostituzione del DSGA. All’art. 14 viene richiamata la procedura da seguire. Qualora la puntuale applicazione delle disposizioni previste dal Ccnl o dall’attuazione della sequenza ATA, non consenta di coprire tutti i posti vacanti con personale interno alla scuola, rimane la procedura della costituzione degli elenchi provinciali, definita negli ultimi anni, nel Ccni sulle utilizzazioni, con personale disponibile di altra scuola. La costituzione di tali elenchi provinciali viene effettuata con criteri definiti dalla contrattazione regionale, tenendo conto di alcune garanzie valide su tutto il territorio nazionale.
Infine, è previsto l’ordine delle varie operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale ATA di cui all’allegato 6.
Documentazione alle domande
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le utilizzazioni dichiarato dagli interessati non è necessaria alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni è formulata da ciascuna scuola in cui il personale presta servizio ai sensi.
Relativamente, invece, al riconoscimento sia delle precedenze che all’attestazione dei requisiti per le assegnazioni provvisorie è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni.
Rimane fermo l’obbligo di presentare le certificazioni mediche.
Presentazione delle domande:
La domanda dovrà essere presentata entro il 21 agosto.
Le domande saranno presentate in modalità cartacea utilizzando i moduli predisposti dal MIUR nello spazio Mobilità scuola 2017/2018.
A quale Ufficio vanno presentate le domande?:
All’Ufficio Territoriale di Titolarità per il tramite dell’istituto di servizio (se si richiede assegnazioni o utilizzazione sulla propria provincia di titolarità);
In caso di richiesta ad altra provincia:
All’Ufficio Territoriale della provincia richiesta e, per conoscenza all’Ufficio Territoriale della provincia di titolarità.