Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: quali conseguenze sul punteggio di continuità?
Per ogni docente un anno di servizio maturato corrisponde ad un punteggio utile ai fini della graduatoria interna di istituto e della mobilità. Il servizio di ruolo consente di maturare sei punti per ogni anno e contemporaneamente, se svolto nella stessa scuola di titolarità o di incarico triennale, consente di maturare il punteggio di continuità che corrisponde a due punti ogni anno entro il quinquennio e tre punti ogni anno oltre il quinquennio.
Il punteggio di continuità si valuta per il servizio svolto senza interruzione nella scuola di titolarità o di incarico triennale, nella stessa tipologia di posto o classe di concorso. Si valuta dopo aver maturato un solo anno per la graduatoria interna di istituto e dopo aver maturato un triennio per la mobilità volontaria.
Il punteggio di continuità, una volta maturato, si perde in seguito a mobilità volontaria, sia territoriale che professionale.
I movimenti annuali di utilizzazione e assegnazione provvisoria rappresentano, per i docenti coinvolti, un anno di servizio svolto in una scuola diversa da quella di titolarità o di incarico triennale e potrebbe essere anche servizio svolto su altra tipologia di posto o altra classe di concorso differente da quella di titolarità.
L’anno di servizio in mobilità annuale determina interruzione della continuità con conseguente perdita del punteggio maturato?
La risposta è diversa a seconda del movimento, quindi conseguenze diverse se il docente è in utilizzazione oppure in assegnazione provvisoria.
Innanzi tutto ai fini della normale valutazione del servizio, come anno di servizio in ruolo, non cambia niente e ambedue i movimenti determinano una valutazione del punteggio come se il servizio fosse stato svolto nel ruolo di appartenenza.
Diverso è per la valutazione del punteggio di continuità.
L’utilizzazione non determina, in nessun caso, conseguenze per la continuità e il punteggio maturato e spettante rimane invariato e si continua a maturare anche per gli anni di servizio in altra scuola in seguito ad utilizzazione.
L’assegnazione provvisoria, invece, causa l’interruzione della continuità didattica e la conseguente perdita del punteggio maturato ad eccezione del docente soprannumerario nell’ottennio trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che ha chiesto ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità, docente che, anche se chiede e ottiene assegnazione provvisoria, continua a maturare il punteggio senza perdere quello già maturato.
Queste precisazioni e distinzioni vengono fornite nella nota 5 della tabella di valutazione allegata al CCNI 2017/18, dove si esplicita chiaramente quanto indicato, con le distinzioni, sopra segnalate, tra utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
UTILIZZAZIONE: non si perde il punteggio di continuità
Nota 5) – [,,,,,] Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I.e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15.[……]
[…..]Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.[…..]
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: si perde il punteggio di continuità con una specifica eccezione
Nota 5) – [,,,,,]Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.[…..]
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