Assegnazioni provvisorie: divieto per chi ha ottenuto trasferimento nella provincia di ricongiungimento, con una eccezione. Due esempi. Attenti alle FakeNews

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Il contratto sulle assegnazioni provvisorie dei docenti per l’a.s. 2017/18 riporta una novità per chi ha ottenuto trasferimento interprovinciale nella provincia di ricongiungimento.

Non è infatti possibile richiedere l’assegnazione provvisoria

1. all’interno del comune di titolarità
2 – Non sono consentite assegnazioni provvisorie nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’inizio dell’anno scolastico 2017/18
3 – Non può essere richiesta assegnazione provvisoria per più province
4 – Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2017/18

All’art. 7 del Contratto sono infatti elencati i motivi per cui è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria:

a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni idi cui ai punti a) e b)

Pertanto, per esclusione, non sono consentite assegnazioni provvisorie  per chi ha ottenuto trasferimento nella provincia di ricongiungimento, tranne per chi ha ottenuto il trasferimento con precedenza art. 13 ma non ha ottenuto il comune di assistenza, o nei casi previsti dall’art. 13.

Purtroppo ci giungono segnalazioni di siti amatoriali che sostengono il contrario. Attenzione ai siti che diffondono FakeNews.

Facciamo due esempi

  • docente X che da MILANO chiede trasferimento a Palermo. Ottiene trasferimento a Palermo.  In quanto soddisfatto nel trasferimento non potrà chiedere assegnazione provvisoria all’interno di Palermo, provincia per cui ha i motivi di ricongiungimento, anche se ha ottenuto un ambito o una scuola diversa dal comune di ricongiungimento.
  •  docente X che da MILANO chiede trasferimento a Palermo con art 13 per esempio assistenza al figlio disabile nel comune X. Ottiene trasferimento a Palermo ma nel comune Y.
    È stato sì soddisfatto nel trasferimento, ma non nel comune di assistenza, potrà quindi richiedere assegnazione provvisoria provinciale e fruire della precedenza ai sensi dell’art 8.

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