Assegnazione provvisoria interprovinciale, non può chiederla chi ha ottenuto trasferimento nella provincia di ricongiungimento
L’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/18 è stata siglata nel pomeriggio di oggi, come abbiamo prontamente riferito.
Uno dei principali nodi da sciogliere riguardava il blocco triennale di permanenza nella provincia di assunzione in ruolo, blocco che è stato derogato per cui tutti i docenti, ricorrendone le condizioni, possono chiedere l’assegnazione interprovinciale.
Un altro nodo da sciogliere riguardava il divieto posto dal Miur per coloro i quali ottengono trasferimento interprovinciale, ma anche questo è stato sciolto, sebbene con alcune eccezioni.
L’assegnazione provvisoria interprovinciale, come prevede l’articolo 7 dell’Ipotesi di Contratto, può essere richiesta da:
- chi ha presentato domanda di mobilità e non l’ha ottenuta;
- chi non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento (per l’assegnazione);
- chi, nelle operazioni di mobilità, è stato soddisfatto in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento;
- chi, nelle operazioni di mobilità, è stato soddisfatto in una provincia diversa da quella per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI dell’11 aprile 2017 (in tal caso la richiesta può avvenire solo per la provincia in cui non si è stati soddisfatti).
L’assegnazione provvisoria può, inoltre, essere richiesta, da quei docenti già soddisfatti nelle operazioni di mobilità, nel caso in cui siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di trasferimento, i motivi di ricongiungimento.
In sintesi, possono presentare domanda di assegnazione interprovinciale coloro i quali: non hanno presentato domanda di mobilità; non hanno ottenuto il trasferimento o l’hanno ottenuto in una provincia diversa da quella in cui sussistono le condizioni per il ricongiungimento o per usufruire delle suddette precedenze.
Alla luce di quanto suddetto, i docenti, che hanno ottenuto il trasferimento nella medesima provincia in cui è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria, non possono presentare domanda. Ad esempio: non posso presentare domanda di assegnazione provvisoria, se ho ottenuto il trasferimento in provincia di Agrigento (Ambito 1), ove sussistono le condizioni per il ricongiungimento in quanto il mio coniuge risiede in tale provincia, sebbene in un comune appartenente ad un altro ambito (Ambito 3).
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