Anno prova neo assunti, chi non lo ha superato nel 2016/17 deve svolgere nuovamente tutte le attività previste

WhatsApp
Telegram

Nel nostro e-book, dedicato all’anno di prova e formazione dei docenti neo assunti, abbiamo dedicato un’apposita scheda alla ripetizione del predetto anno per coloro che nel primo sono stati valutati negativamente.

Ecco la scheda:

L’art 1 comma 119 della legge 107/2015 detta:
“in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile”.

I docenti, quindi, che non hanno superato l’anno di prova (ESITO NEGATIVO) possono svolgerlo soltanto per una seconda volta. Sebbene la norma non lo dica esplicitamente, è chiaro che alla seconda “bocciatura” non ci potrà essere la conferma in ruolo e non si potrà svolgere la professione docente.

Il DM 850 all’art. 14 prevede:

nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato [di valutazione dei docenti] al termine del secondo periodo di prova”.

I docenti, che ripetono l’anno di prova, dunque, saranno sottoposti ad una verifica da parte di un dirigente tecnico, volta a rilevare tutti gli elementi utili per verificare l’idoneità del docente.

Il dirigente tecnico, sulla base della citata verifica, stilerà una relazione che sarà poi vagliata dal Comitato di Valutazione, chiamato ad esprimere un parere in merito, sulla base del quale il DS confermerà o meno in ruolo il docente.

Sulla questione è intervenuto anche l’USR Lazio, fornendo una precisazione in merito.

L’USR, tramite un’apposita nota, ha evidenziato che dall’articolo 14 si evince che  la relazione del dirigente tecnico integra tutta la documentazione che l’Istituto scolastico e il docente stesso sono tenuti a produrre nel corso del secondo periodo di prova.

La documentazione prodotta dal docente e quella prodotta dal dirigente, derivante dalle verifiche e dalle valutazioni di propria competenza nel corso dell’anno scolastico (visite in classe, ecc.), sono un elemento prezioso per il Dirigente tecnico incaricato, in aggiunta alle verifiche dirette che lo stesso effettuerà all’interno dell’istituto scolastico.

Il docente valutato negativamente nel primo anno, dunque, deve svolgere nuovamente tutte le attività previste (dal bilancio inziale al patto di sviluppo professionale, dai laboratori alla formazione online…), sebbene le abbia già svolte.

 nota USR Lazio

Il nostro e-book

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri