UDIR – Sono più di un centinaio le sanzioni amministrative e penali in capo al Dirigente Scolastico sulla sicurezza

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UDIR – Se neanche tale protesta convincerà il Governo e il Legislatore, inviteremo i Ds a consegnare le chiavi delle scuole ai proprietari degli immobili per tutelare l’incolumità di studenti, docenti e Ata, nonché dei Dirigenti Scolastici, che qualcuno vorrebbe punire per colpe non loro.

Udir ricorda anche come per il 25 maggio sia utile manifestare il proprio dissenso attraverso lo sciopero, comunicato al direttore dell’USR che dovrà assumersi la responsabilità, quel giorno, della gestione della scuola piuttosto che prendere ferie e farsi sostituire dal proprio vicario, affinché un giorno di protesta non possa essere scambiato per un giorno di vacanza. Alla luce dei numerosi articoli del D. Lgs. 81/08 che prevedono: pene alternative dell’arresto o dell’ammenda, disposizioni sanzionate con la pena della sola ammenda, disposizioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Si evidenzia che sono tutte a carico del Datore di Lavoro, che per la Scuola è identificato col Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b dello stesso decreto.

Udir ritiene che la norma debba essere cambiata e calibrata con una precisa impalcatura, calzata per il mondo Istituzionale Scolastico. La Scuola ha delle peculiarità e delle atipicità che non possono essere paragonate in parallelo a tutte le aziende del territorio. La soluzione è quella di dare vita a un nuovo titolo in seno al testo unico sulla sicurezza, come a esempio il XIV “Istituzioni Scolastiche” con i relativi Capi e Allegati.

Inoltre la prima modifica deve essere fatta in merito alla definizione di Datore di Lavoro, poiché il Dirigente Scolastico non ha direttamente i poteri di spesa per la gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti dell’edificio assegnato. Ferme restando le responsabilità sulla sicurezza nella gestione e conduzione delle attività lavorative nei luoghi scolastici, come correttamente sancito dall’art. 18 comma 3 ter del D. Lgs. 81/08.

Pertanto, sin dall’assegnazione dei plessi al Dirigente Scolastico, la garanzia: sulla destinazione d’uso, sull’agibilità, sulla regolarità degli impianti, sulla vulnerabilità sismica del manufatto, deve essere a totale carico non del conduttore ma del proprietario dell’immobile.

Si precisa che l’assegnazione del plesso deve essere garantita annualmente, prima dell’inizio delle attività didattiche, con accurati controlli ispettivi da parte dell’organo di vigilanza preposto (Genio Civile, VVF, ASP, Nas, Ispettorato Lavoro ecc.) congiuntamente agli uffici tecnici delle amministrazioni locali proprietarie degli immobili, creando all’uopo commissioni tecniche di vigilanza.
Dopo aver eseguito i dovuti e necessari report, i tecnici dovranno avere l’obbligo di comunicare tali disposizioni, che possono arrivare anche alla inibizione totale del plesso se necessario, al Dirigente Scolastico che con il proprio S.P.P. dovrà mantenere quanto ratificato dagli organi competenti.

Per Marcello Pacifico, segretario organizzativo della Confedir cui aderisce Udir, in conclusione, si evidenzia che “solo con precise norme di dettaglio per la categoria lavorativa si potrà ottenere maggiore efficienza sulla prevenzione dei rischi per la salute e tutela dell’incolumità delle vite umane in luoghi di pubblico affollamento come la Scuola”.

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