Alternanza scuola-lavoro, faq Miur su: organizzazione percorsi, tutor scolastico e sicurezza
L’alternanza scuola-lavoro, lo scorso anno scolastico, è partita a rilento a causa di difficoltà da attribuire prevalentemente alla scarsa adesione delle imprese e alla mancanza delle stesse al Sud.
Il Miur, al fine di superare le citate difficoltà e far decollare i percorsi di alternanza, ha avviato tutta una serie di Protocolli d’Intesa in modo da ampliare il numero di imprese aderenti al registro nazionale e pronte ad accogliere gli studenti in alternanza scuola-lavoro.
Numerosi sono i dubbi sul nuovo sistema, che la legge 107 ha reso obbligatorio, per rispondere ai quali il Ministero ha pubblicato, nell’apposita sezione del sito, una serie di Faq, articolate in tre diverse sezioni:
1. Organizzazione dei percorsi;
2. Funzione tutoriale;
3. Salute e sicurezza in alternanza scuola-lavoro
ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Le attività di Alternanza Scuola Lavoro sono aggiuntive rispetto all’rario delle lezioni?
Le attività di alternanza scuola lavoro possono essere svolte all’interno del monte ore annuale delle lezioni o durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il progetto formativo elaborato dalla singola istituzione scolastica, che avrà preliminarmente valutato la formula organizzativa più adeguata per venire incontro alle esigenze del territorio, dei propri allievi e della disponibilità delle strutture ospitanti ad accogliere gli studenti in alternanza. A tal proposito, la Guida operativa per le scuole emanata da questo Ministero mette in evidenza che “sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, l’inserimento degli alunni nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte, nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche”
Gli studenti sono obbligati a svolgere le attività in alternanza scuola lavoro?
Sì, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche se realizzati in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, sono parte integrante del curricolo dello studente e sono oggetto di verifica e valutazione da parte del consiglio di classe, con una ricaduta sulla valutazione finale dello studente.
Le attività di alternanza incidono sulla frequenza alle lezioni?
L’alternanza può essere svolta sia all’interno del monte ore annuale delle lezioni, sia in momenti diversi da quelli fissati dal calendario, per esempio di pomeriggio o anche d’estate, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali. Nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, essi concorrono, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza, anche al calcolo del limite minimo di frequenza delle lezioni, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche, la presenza dell’allievo registrata presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza , che richiede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
È prevista una personalizzazione dei progetti di alternanza scuola lavoro che tenga conto degli interessi degli studenti?
Le indicazioni fornite alle scuole attraverso la Guida operativa del MIUR suggeriscono di evitare di applicare nei progetti di alternanza modelli standardizzati, concepiti per percorsi identici per tutti, bensì di adeguare i progetti alle esigenze specifiche degli studenti, che spesso esprimono bisogni formativi differenziati. Ciò è particolarmente rilevante nel caso delle esperienze interculturali collegate alla frequenza di periodi didattici in altri Paesi o ad attività sportive agonistiche che richiedono un impegno particolarmente oneroso. L’alternanza entra a tutti gli effetti nel curricolo personalizzato dello studente e, più in generale, della scuola che, attraverso le proprie scelte e le forme di collaborazione sviluppate con il territorio, esprime e valorizza la propria autonomia didattica e organizzativa. Per queste ragioni, il progetto o i progetti di alternanza elaborati dalla scuola sono inseriti all’interno del piano dell’offerta formativa triennale, che assicura sia l’unitarietà del progetto messo a punto dall’istituzione scolastica, sia la specifica declinazione e attuazione a cura dei singoli Consigli di classe, che dovranno predisporre i singoli percorsi formativi personalizzati riservati ai propri alunni, tenuto conto delle loro attitudini, interessi e stili cognitivi, e, infine, valutarne gli esiti, dopo aver acquisito gli elementi forniti dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti e condivisi.
I periodi di apprendimento all’estero possono essere compresi nelle esperienze di alternanza?
Tenuto conto dell’indubbio valore formativo che un periodo di formazione all’estero rappresenta per uno studente della scuola secondaria di 2° grado sotto il profilo personale, culturale e professionale, è opportuno che la scuola frequentata dal giovane in Italia personalizzi il progetto di alternanza scuola lavoro valorizzando all’interno del relativo percorso triennale di alternanza scuola lavoro le esperienze e le competenze maturate all’estero, evitando di applicare nel loro progetto di alternanza un modello standardizzato, concepito per percorsi di alternanza inseriti nel calendario scolastico e ritagliato sulle esigenze di studenti che frequentano regolarmente le lezioni all’interno dell’istituto di appartenenza. Le modalità con cui inserire l’esperienza realizzata all’estero nel progetto di alternanza possono essere varie ed è opportuno affidare all’autonomia della singola istituzione scolastica la scelta degli strumenti progettuali ed organizzativi più efficaci per dare visibilità alle competenze acquisite dall’allievo anche rispetto alla loro spendibilità nel mondo del lavoro e delle professioni, utilizzando le più opportune forme di flessibilità didattica e organizzativa per personalizzare il progetto triennale di alternanza.
I corsi professionalizzanti frequentati autonomamente dagli studenti a proprie spese possono essere compresi nel monte ore riservato alle esperienze di alternanza scuola lavoro?
L’alternanza, in quanto metodologia didattica, si svolge sotto la responsabilità della scuola, fa parte del percorso curricolare ed è fondata su alcuni elementi specifici che la distinguono da altre esperienze formative, pur validissime, organizzate dalla scuola o praticate autonomamente dagli allievi. L’alternanza scuola lavoro, tra l’altro, prevede una convenzione tra scuola e struttura ospitante che, in relazione al progetto formativo condiviso, regola i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei partecipanti. La convenzione, inoltre, indica le figure tutoriali che accompagnano il percorso formativo dello studente, la durata delle esperienze e la loro scansione temporale, le attività che il giovane dovrà svolgere all’interno della struttura ospitante, coerenti con gli obiettivi del progetto formativo condiviso con la scuola e con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi.
Le attività di alternanza possono essere sviluppate all’interno dell’azienda agraria annessa all’istituzione scolastica?
L’azienda annessa all’istituto agrario offre molte opportunità formative per un apprendimento sviluppato in un contesto operativo reale. Lo stesso vale per i ristoranti didattici aperti al pubblico creati da alcuni istituti alberghieri. Per questa ragione, in un progetto triennale di alternanza scuola lavoro, è possibile inserire anche queste esperienze; tuttavia, per completare la formazione “sul campo” degli studenti e far sviluppare una cultura d’impresa attraverso la conoscenza diretta delle realtà produttive del territorio, si suggerisce di completare la formazione anche con attività svolte presso imprese esterne.
Come conciliare le attività di alternanza organizzate dalla scuola in orario pomeridiano con la frequenza del Conservatorio?
Le attività di alternanza possono essere sviluppate all’interno del monte ore annuale delle lezioni o durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il progetto formativo autonomamente elaborato dalla singola istituzione scolastica, cui è affidato il compito di individuare le formule organizzative più adeguate per venire incontro alle esigenze del territorio, dei propri allievi e della disponibilità delle strutture ospitanti ad accogliere gli studenti in alternanza. In un caso come questo sarebbe opportuno che la scuola mettesse a punto un progetto personalizzato che tenesse conto di tali impegni e di questa vocazione. Il progetto potrebbe essere sviluppato all’interno dell’orario delle lezioni o nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche valorizzando questa passione per la musica che si traduce in orientamento rispetto ad una specifica professione, ovvero tenendo conto degli aspetti organizzativi che, ad esempio, afferiscono alla realizzazione di eventi musicali.
Le associazioni sportive possono partecipare all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro per gli studenti che praticano attività sportive agonistiche?
La Legge 107/2015, art.1, comma 34, tra i soggetti che possono accogliere gli studenti per i percorsi di alternanza scuola lavoro, comprende “gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”, per cui il percorso formativo personalizzato dello studente impegnato in attività agonistiche, se adeguatamente calibrato sugli aspetti lavorativi della disciplina sportiva praticata, può rappresentare una esperienza di alternanza scuola lavoro maturata in attività sportive, con una certificazione delle competenze acquisite. Oltre alle cd. soft skills, apprezzate in qualsiasi contesto lavorativo, i giovani atleti sviluppano competenze tecnico scientifiche legate alla salute, alla corretta alimentazione, ad apprendimenti scientifici legati all’attività praticata, che possono essere esplicitate all’interno della coprogettazione che la scuola può mettere a punto con la struttura ospitante. Naturalmente la scuola stipulerà la convenzione con la Federazione o l’associazione sportiva che ospita l’attività agonistica del giovane.
L’alternanza scuola lavoro può essere sviluppata in collaborazione con un’associazione senza fini di lucro che non ha dipendenti assunti a tempo indeterminato?
Sì, l’alternanza scuola lavoro può essere svolta anche presso enti no profit e associazioni di volontariato. L’opportunità di avvalersi della collaborazione con strutture del terzo settore è stata espressamente prevista dal decreto legislativo n.77/2005, al’art.1, comma 2.
Gli studenti quindicenni possono accedere alle attività di alternanza?
Sì; è previsto dall’art.1 del Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, art.1, che stabilisce che l’alternanza è una modalità didattica accessibile agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. La legge 107/2015, infatti, non ha modificato i criteri di accesso, bensì è intervenuta per sistematizzare l’alternanza all’interno dei curricoli della scuola secondaria di secondo grado con la previsione di un monte ore obbligatorio da riservare a queste esperienze nel secondo biennio e nell’ultimo anno: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei.
A chi rivolgersi per attivare un’impresa formativa simulata?
Si potrà fare riferimento ai soggetti che hanno sviluppato modelli di IFS che talvolta hanno il pregio di collegare le imprese virtuali in rete tra loro, come IG Student, Junior Achievement, la rete IFS realizzata dal Consorzio di scuole Confao, Simulimpresa, ecc., spesso dotati di proprie piattaforme informatiche accessibili da parte delle scuole.
FUNZIONE TUTORIALE
Il tutor scolastico deve sempre accompagnare gli studenti in azienda?
Non è prevista la presenza obbligatoria del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di alternanza. I suoi compiti di assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne il corretto svolgimento possono essere svolti a distanza, oppure durante incontri organizzati presso la scuola. L’importante è che lo studente in azienda sia seguito dal tutor formativo esterno designato dalla struttura ospitante, che ha il compito di assistere il giovane nel suo percorso di apprendimento attraverso il lavoro.
Come retribuire le funzioni tutoriali?
Con le risorse finanziarie assegnate per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro i tutor scolastici interni possono essere retribuiti per le attività prestate oltre il proprio orario di servizio secondo le modalità definite nella contrattazione d’istituto, anche in forma forfettaria. Non è possibile, invece, prevedere compensi per i tutor aziendali nell’esercizio della loro funzione tutoriale. Infatti, il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 “Definizione delle norme relative all’alternanza scuola lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”, all’art. 5 (Funzione tutoriale), comma 3 esplicita i compiti del tutor formativo esterno, specificando quanto segue. “Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”
SALUTE E SICUREZZA IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Quale formazione sulla sicurezza è necessario garantire agli studenti in alternanza?
La Guida operativa per la scuola per le attività di alternanza scuola lavoro affronta il tema della salute e sicurezza degli studenti nelle strutture ospitanti ribadendo quanto già esplicitato dal Manuale INAIL MIUR “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” (pagina 233): l’impegno per l’istituzione scolastica riguarda sempre la formazione generale, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Detto segmento di formazione, secondo il D.Lgs.81/2008, articolo 37, comma 1, è a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l’onere della formazione.
È obbligatoria la visita medica per gli studenti in alternanza scuola lavoro?
Nel d.lgs. 81/2008 gli studenti sono equiparati ai lavoratori e sono sottoposti al controllo sanitario nei casi previsti dalla legge. La garanzia sanitaria stabilita dall’art.41 del d.lgs.81/2008, qualora necessaria, vale per i laboratori della scuola e per le attività di stage, tirocinio o alternanza. La Guida operativa per l’ASL del MIUR, nel paragrafo 11(salute e sicurezza degli studenti in ASL nelle strutture ospitanti), per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, precisa che : ” si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti si considerino assolti mediante visita medica preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica dovrebbe: 1. avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza; 2. consentire agli studenti di svolgere le attività in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio. Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati. La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dall’istituzione scolastica, in presenza di specifiche convenzioni attivate dagli Uffici scolastici regionali con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente”.
Le regole per la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti valgono anche per gli studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro?
La legge 17 ottobre 1967, n.977, che tratta della “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”, si riferisce espressamente ai casi in cui esiste un rapporto di lavoro (es. apprendistato), condizione che non sussiste per gli studenti in alternanza. Per esempio, la legge 977/67 prevede una visita medica obbligatoria e preventiva per i minori che accedono ad un rapporto di impiego, a seguito della quale il giovane, se riconosciuto idoneo, può essere ammesso alle attività lavorative, mentre per le attività svolte a scuola o in alternanza, in cui non c’è un rapporto di lavoro, la sorveglianza sanitaria, per mezzo del medico competente, è prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi, considerati i compiti richiesti (che prevedono l’affiancamento e non lo svolgimento diretto) e la durata della permanenza degli allievi in azienda, evidenzi concrete situazioni di esposizioni a rischi per la salute degli studenti. Con l’occasione, si ribadisce che: l’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica; il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente; l’inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto.